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Unità di crisi in Valdarno: "Calma e rispetto delle regole"

Le misure contenute nel decreto della presidenza del consiglio dei ministri hanno validità fino al 3 aprile

Si è conclusa l'Unità di Crisi del Comune di San Giovanni Valdarno, durante la quale il sindaco Valentina Vadi, e gli amministratori della vallata, sono venuti a conoscenza del caso positivo nel capoluogo valdarnese.

"Ci sono altri casi di quarantena precauzionale di persone venute a contatto, anche solo lievemente, con pazienti risultati positivi al tampone - spiega il sindaco - Il momento che stiamo attraversando è difficile, non soltanto per le zone rosse d'Italia ma anche nel nostro territorio, dobbiamo dunque mettere in atto tutte le misure precauzionali possibili per limitare i nostri spostamenti e mantenere le distanze di sicurezza, nei luoghi pubblici, all'aperto e in quelli privati al chiuso. E' il momento che tutti noi compiamo un atto di responsabilità a tutela della salute della nostra comunità. Oggi la presidenza del consiglio dei ministri ha emanato un decreto importante per il contenimento e il contrasto del virus Covid - 19, molto più restrittivo rispetto a quello del 4 marzo scorso. Tutti noi dobbiamo conoscerlo e rispettare rigorosamente ogni indicazione in esso contenuta".

Le direttive più importanti che riguardano il comune valdarnese sono le seguenti: 

1- I musei cittadini, il teatro, il Cinema Masaccio resteranno chiusi fino al prossimo 3 aprile. 
2 - Sono sospese le manifestazioni, gli eventi, gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia pubblico che privato. 
3 - Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività' in caso di violazione.
4 - Svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. 
5 - E' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. 
6 - Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché' delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività' motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
7 - L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 
8 - Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese la celebrazione delle messe (per disposizione della CEI) e quelle funebri. L'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
9 - Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.

Le misure contenute nel decreto della presidenza del consiglio dei ministri hanno validità fino al 3 aprile. Il sindaco, qualora le sopraindicate raccomandazioni non vengano rispettate, si riserva la facoltà di emettere eventuali provvedimenti.

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