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Economia

Ristori automatici, il tetto patrimoniale di 100mila euro comprende le subordinate

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il testo integrale del decreto legge numero 59 del 3 maggio 2016, quello che contiene anche il dettaglio per il ristoro degli azzerati di Banca Etruria, Marche, Carife e Carichieti. Riportiamo sotto il...

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il testo integrale del decreto legge numero 59 del 3 maggio 2016, quello che contiene anche il dettaglio per il ristoro degli azzerati di Banca Etruria, Marche, Carife e Carichieti. Riportiamo sotto il capitolo relativo ai risarcimenti.

Come annunciato, l'accesso al ristoro automatico è limitato a coloro che hanno acquistato obbligazioni prima del 12 giugno 2014 e a patto che si verifichi una di queste condizioni: patrimonio mobiliare dell’investitore di valore inferiore a 100mila euro posseduto al 31 dicembre 2015; ammontare del reddito lordo per l'Irpef 2015 inferiore a 35mila euro.

Tra i gli azzerati circola molto malumore per via del tetto patrimoniale mobiliare, fissato a 100mila euro, che, amara sorpresa per gli obbligazionisti, include anche i soldi spesi per le subordinate.

IL TESTO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Capo II

Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione

Art. 8 Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intendono per: a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilita' per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'articolo 1 del decreto‐legge 22 novembre 2015, n. 183; d) «Fondo di solidarieta'»: il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge di stabilita' per il 2016; e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarieta' di cui alla lettera d); f) «prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 25‐bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attivita' sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalita' acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;

g) «MTS»: il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Societa' per il Mercato dei Titoli di Stato ‐ MTS S.p.A.

Art. 9 Accesso al Fondo di solidarieta' con erogazione diretta 1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta' dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro. 2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera

a), risulta dalla somma di: a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; b) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto. 3. L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di: a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto; b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria piu' vicina. 4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera

b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e' rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati per l'interpolazione e' determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS. 5. L'importo di cui al comma 3, lettera b), e' calcolato moltiplicando tra loro: a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4; b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione; c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto. 6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario e' indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati: a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati; c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantita', del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN. 8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati; b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; c) attestazione degli ordini eseguiti; d) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati; e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita' negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarieta' e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilita' di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata gia' attivata la relativa istanza e' improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.

Art. 10 Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 856 e' sostituito dal seguente: «856. Il Fondo di solidarieta' e' alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»; b) al comma 857, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

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