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Decreto su arbitrato per rimborsi risparmiatori azzerati: il Consiglio dei Ministri stabilisce i termini

Via libera del Cdm a un decreto del presidente del Consiglio sul funzionamento del collegio arbitrale che dovrà decidere sull’erogazione dei rimborsi agli investitori che avevano obbligazioni subordinate nelle banche in liquidazione (Banca Marche...

Via libera del Cdm a un decreto del presidente del Consiglio sul funzionamento del collegio arbitrale che dovrà decidere sull’erogazione dei rimborsi agli investitori che avevano obbligazioni subordinate nelle banche in liquidazione (Banca Marche, Banca Etruria, CariFerrara e CariChieti).

Lo comunica Palazzo Chigi, sottolineando che “queste prestazioni saranno a carico del fondo di solidarietà istituito dalla legge di stabilità 2016 e alimentato dal fondo interbancario a tutela dei depositi”.

“Si tratta – spiega il governo – della modalità alternativa a quella dell’indennizzo forfettario che già consente l’accesso al fondo di solidarietà con erogazione diretta di indennizzo agli investitori. Quelli che non hanno aderito a questo rimedio ‘semplificato’ potranno rivolgersi al collegio arbitrale per ottenere il riconoscimento del ristoro del pregiudizio subito dall’investitore subordinatamente all’accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo unico della finanza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati”.

Il collegio arbitrale “è costituito da un presidente, che si è ritenuto di individuare nella persona del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) o di un suo delegato, e da due componenti scelti rispettivamente dal presidente del Consiglio e dal ministro dell’economia tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, nonché tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013”.

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri

BANCHE IN LIQUIDAZIONE, DPCM DI DISCIPLINA DEL COLLEGIO ARBITRALE

Criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l’erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in via definitiva, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla disciplina di funzionamento del collegio arbitrale che dovrà decidere in merito all’erogazione delle prestazioni in favore degli investitori che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati nelle banche in liquidazione (Banca delle Marche; Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio; Cassa di Risparmio di Ferrara; Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti). Tali prestazioni saranno a carico del fondo di solidarietà istituito dalla stessa legge di stabilità 2016 e alimentato dal fondo interbancario a tutela dei depositi bancari. Si tratta, in pratica, della modalità alternativa a quella dell’indennizzo forfettario che già consente l’accesso al fondo di solidarietà con erogazione diretta di indennizzo agli investitori: coloro che non abbiano aderito a tale rimedio “semplificato”, potranno rivolgersi al collegio arbitrale per ottenere il riconoscimento del ristoro del pregiudizio subito dall’investitore subordinatamente all’accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo Unico della Finanza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione ed al collocamento degli strumenti finanziari subordinati. Il collegio arbitrale, nominato con DPCM, è costituito da un presidente, che si è ritenuto di individuare nella persona del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione o di un suo delegato, e da due componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, nonché tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013. Il testo del decreto, a seguito delle modifiche legislative intervenute, è stato integrato estendendo la definizione di investitore, che consente il ricorso alla procedura arbitrale, al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, in possesso degli strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Sullo schema di decreto sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.
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