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Venerdì, 26 Aprile 2024
Economia

Aziende aretine senza Pec e a rischio multa

Entro il 1° ottobre ogni impresa avrebbe dovuto comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (Pec) attivo. Un obbligo non ancora adempiuto da molte imprese che rischiano di vedersi comminare una sanzione pecuniaria

Entro il 1° ottobre ogni impresa avrebbe dovuto comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (Pec) attivo e univocamente riconducibile all'impresa stessa così come stabilito dal Decreto Semplificazioni convertito nella Legge n. 120 dell'11 settembre 2020.

Un obbligo non ancora adempiuto da molte imprese che rischiano di vedersi comminare una sanzione pecuniaria.

Per evitare questo, le imprese inadempienti dovranno regolarizzare rapidamente la propria posizione con la comunicazione della Pec al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. (art. 37 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni).

Peraltro, possedere un indirizzo di posta elettronica certificata era già un obbligo dal 2008 per le società e dal 2012 per le imprese individuali. Ma se la mancata comunicazione prevedeva finora solo una sospensione temporanea per l’invio di pratiche telematiche al Registro imprese, ora invece è prevista la sanzione pecuniaria.

Tutte le imprese sono invitate quindi a verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex Pec) ed a controllarne la corretta iscrizione al Registro delle imprese.

Nel caso di mancanza di un domicilio digitale attivo è necessario richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese, avvalendosi di una delle seguenti modalità: se il titolare di un’impresa individuale o il legale rappresentante di una società sono in possesso di un dispositivo di firma digitale, può essere utilizzata la procedura “Pratica semplice” così come gli utenti registrati di registroimprese.it /Telemaco possono utilizzare la procedura Comunica Starweb. E ’possibile anche rivolgersi ad un intermediario (associazione economica di categoria o professionista di fiducia).

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