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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Il testo del nuovo Dpcm. Ristorazione, scuola e sport: ecco cosa è previsto

Il decreto di Conte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore a mezzanotte anche se alcune misure scatteranno fra due giorni

E' stato firmato dal presidente Conte e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del consiglio dei ministri, ormai entrato nel gergo comune con il suo acronimo Dpcm, del 18 ottobre 2020 annunciato ieri sera in diretta con l'obiettivo di fermare l'avanzata della curva dei contagi da coronavirus. La sua validità è scattata dalla mezzanotte e resterà in vigore fino al 13 novembre prossimo, anche se alcune misure scatteranno fra due giorni.

Scarica qui il DPCM_18_ottobre_2020

Le chiusure di strade e piazze

Si tratta di integrazioni o modifiche al decreto emesso solo 5 giorni prima, una sorta di inasprimento. All'articolo 1 si legga innanzitutto che "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situaizoni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.". Non un coprifuoco quindi, ma chiusure locali che possono essere disposte dai sindaci dove lo rintengano necessario.

Lo sport

Il comma 6 nella lettera E entra nello spinoso tema dello sport per il quale serviranno ulteriori specifiche per capire chi, concretamente, potrà praticarlo e chi no e recita così: "Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni rioguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Coni e dal Comitato italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, entri di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismo sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capiezna totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatoti per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo di mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situzione epidemiologica nei propri territori, pososno stabilire, d'intesa con il Ministero della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e ele competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purchè nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali."  Con la lettera G viene inserito anche che "lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla lettera E. L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale."

Le sagre, le fiere e i convegni

All'interno della lettera N dell'articolo 1 del Dpcm si legge: "Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione dei protocolli valitati dal comitato tecnico-scientifico.... e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro."

A questo paragrafo si aggiunge: "sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'mabito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni, è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;"

La scuola

"Fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivitùà didattica ... incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adotatte è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale per la pianificaizone delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione.

Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche le attività didattico formative degli istituti di formazione dei ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistiche e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e delle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i i cosri sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonchè i corsi di formazioni e abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e di conseguenza la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni."

L'università

"Le università, sentito il comitato universitario regionale di riferimento, predispongono in base all'andamento del quadro epidemiologico, il piano di organizzaizone della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in base alle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria e in ogni caso nel rispetto delle linee guida, nonché sulla base del protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di Covid 19. Queste disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica."

La ristorazione

Le disposizioni per la ristorazione previsti nel Dpcm del 13 ottobre sono sostituite con "le attività dei servizi di ristorazione, (fra cui bar, pub ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 alle 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle 18 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 24, la ristorazione d'asporto con divieto di consumazione sul posto; ... continuano a essere consentite le attività di mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro...; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo."

App Immuni

"Al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo di App Immuni, è fatto obbligo all'operatore sanitario del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività."

 

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