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Marzocchi (Confartigianato): "Maggiore sicurezza per i clienti dei centri estetici"

Modifiche normative per gli apparecchi ad uso estetico. Il 16 gennaio 2016 è entrato in vigore il regolamento di attuazione del decreto 15 ottobre 2015, n. 206 che riguarda appunto le modifiche agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico...

Modifiche normative per gli apparecchi ad uso estetico. Il 16 gennaio 2016 è entrato in vigore il regolamento di attuazione del decreto 15 ottobre 2015, n. 206 che riguarda appunto le modifiche agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

“Si tratta di modifiche – spiega Pierluigi Marzocchi Presidente provinciale Federazione Benessere - volte a garantire maggiore sicurezza a tutta la clientela, ad assicurare dunque che gli operatori siano stati adeguatamente formati e aggiungono precisazioni sulle modalità di applicazione di certi apparecchi elettromeccanici; inoltre all’elenco delle 22 schede già previste, viene aggiunta la scheda 23 riguardante il dermografo per micropigmentazione.”

Ecco in specifico le modifiche:

scheda n. 12 "attrezzature per manicure e pedicure" con inclusione nel corredo delle tronchesi e pinzette ed esclusione delle sgorbie;

scheda n. 16 lett. c in luogo dei 10° c previsti per il raffreddamento della pelle è stato istituito un range che va dai 5° ai 15° c, mentre le lunghezze d’onda emesse dovranno essere comprese tra 600 e 1.200 nanometri;

scheda n. 13 "apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale". In questa scheda vengono meglio specificate le modalità di applicazione e le cautele d’uso;

scheda n. 23 "dermografo per micropigmentazione" unico apparecchio aggiunto all’elenco come detto sopra.

“E' previsto – aggiunge il Presidente Marzocchi - l’obbligo di formazione degli operatori che utilizzano il dermografo per micropigmentazione e il laser estetico defocalizzante per la depilazione. Infatti il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario, o da altro ente, adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici. La formazione – conclude il presidente provinciale della Federazione Benessere - deve essere certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l’argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la coordinatrice Manuela Boncompagni (Tel. 0575/314281 - manuela.boncompagni@artigianiarezzo.it)

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