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Fase 2. Multe, sanzioni e reclusione: ecco cosa rischia chi non rispetta le direttive

Tutto quello che c'è da sapere sui comportamenti ammessi e quelli vietati secondo quanto definito dal governo. Pronta la nuova autocertificazione

La fase 2 è pronta ad entrare nel vivo. Un primo passo verso quella che sarà la nuova quotidianità che però prevede ancora limitazioni e regole da seguire. In questo senso è proprio il governo a fare un quadro molto dettagliato e di facile consultazione di quelli che saranno i comportamenti ammessi e quali invece, quelli vietati. 

Un contributo che "si propone di illustrare, con voluta schematicità e brevità, le principali conseguenze derivanti dai provvedimenti e dagli atti adottati dal Governo per contrastare la diffusione del virus covid-19 a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

Comportamenti vietati dal 3 al 17 maggio

Spostamenti E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa da quella in cui si trovano salvo che per ragioni di salute e di lavoro di assoluta urgenza. Lo spostamento tra regioni è ammesso, tuttavia, quando necessario per fare rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione. E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (si può tuttavia riprendere a frequentare parchi e giardini pubblici nonché effettuare attività sportiva individuale anche non in prossimità della propria abitazione).

Seconde case In qualsiasi giorno della settimana è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, salvo che per ragioni di necessità o lavoro.

Vietata l’organizzazione di feste pubbliche e private anche nelle abitazioni private.

Quando è possibile spostarsi

All’ interno della regione in cui ci si trova per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.
All’esterno della regione in cui ci si trova per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza (i motivi di lavoro che giustificano lo spostamento fuori regione, diversamente da quelli alla base di spostamenti all’interno della regione, devono essere connotati da assoluta urgenza); motivi di salute.

La visita ai congiunti

E' possibile fare visita ad un congiunto - identificati nelle seguenti categorie ascendenti (genitori, nonni), d iscendenti (figli, nipoti); coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado (i parenti del coniuge), zii e nipoti, conviventi di fatto (secondo la giurisprudenza) - solo all’interno della regione di residenza, domicilio o abitazione o di quella in cui ci si trova purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

Nuovi obblighi 

Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, nei mezzi di trasporto, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (1 metro, 2 metri per l’attività sportiva). Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Obbligo di permanere nella propria abitazione per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Fase 2 | Certificazione spostamenti: in attesa del nuovo modulo si può usare quello vecchio

Come spostarsi in presenza di un valido motivo di uscita

E’ possibile utilizzare mezzi pubblici di trasporto, mezzi privati così come effettuare spostamenti a piedi o in bicicletta. Nel caso di utilizzo di autovetture, è possibile lo spostamento congiunto di due persone purchè distanziate di 1 metro se non appartenenti al medesimo nucleo familiare. Nessuna limitazione per persone tra loro conviventi. Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici o di impossibilità di mantenere la distanza interpersonale (1 metro o 2 metri per l’attività sportiva), si deve indossare la mascherina.

Come provare il motivo dello spostamento: autocertificazione

L’onere di provare che lo spostamento effettuato dalla persona sia realmente assistito da idonea motivazione (lavoro, situazioni di necessità, salute) incombe sulla persona stessa (Direttiva 8.3.2020, n. 14606). La motivazione in ordine allo spostamento effettuato deve essere fornita mediante produzione di un’autodichiarazione, reperibile sul portale del Ministero dell’Interno. L’autodichiarazione potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle forze di polizia e della forza pubblica.

Spostamenti e attività consentite

Acquisto di determinate categorie di beni, se effettuati nella propria regione tra cui: beni alimentari e di prima necessità; giornali e quotidiani; carburante per autotrazione; prodotti informatici e di comunicazione; prodotti di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; prodotti igienico-sanitari; articoli per l'illuminazione;  articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; prodotti per animali domestici; materiale per ottica e fotografia; combustibile per uso domestico e per riscaldamento;  saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; abbigliamento per bambini;libri e articoli di cartoleria. fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Attività sportiva o motoria Può essere svolta anche lontano dalla propria abitazione, individualmente (ammesso l’accompagnatore solo per minori e non autosufficienti) a distanza di due metri da altre persone.

Cerimonie funebri Ammesse ma con esclusiva partecipazione di congiunti (massimo 15 persone totali), con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Assistenza anziani Consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione per accompagnare anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, purché tali spostamenti siano motivati da ragioni di necessità o di salute (Circolare Ministero Interno 31.3.2020). Consentito raggiungere un anziano parente non autosufficiente per recapitargli, ad esempio, beni di prima necessità.

Trasporto di persone rientrate in Italia dall’estero Consentito a un familiare convivente con la persona rientrata dall’estero in Italia di recarsi nel luogo (porto, aeroporto, stazione) di arrivo della stessa per riaccompagnarla al proprio domicilio.

Genitori e figli minori E' da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, anche distante dalla propria abitazione (art. 1 DPCM 26.4.2020). La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute (Circ. Ministero Interno 31.3.2020).

Visite a congiunti (solo se nel proprio territorio regionale)

Genitori separati/divorziati I genitori separati/divorziati possono effettuare spostamenti anche tra Comuni diversi tra loro per poter vedere i propri figli e trascorrere del tempo con questi, trattandosi di spostamenti per motivi di necessità.

Smaltimento dei rifiuti domestici

Animali domestici Consentito uscire di casa per accompagnare il proprio animale domestico per le esigenze fisiologiche di quest’ultimo.

Isolamento fiduciario per chi rientra in Italia dall'estero

Per chi rientra in Italia dall’estero con qualsiasi mezzo viene prescritto (DPCM 26.4.2020 – Ordinanza Ministero Salute di concerto Ministero Trasporti 28.3.2020) l’obbligo: di consegnare al vettore (aereo, marittimo, ferroviario ecc.) una dichiarazione con la quale si indicano le ragioni del viaggio, l’indirizzo della dimora o abitazione presso la quale verrà effettuato il periodo di isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto impiegato per raggiungere tale ultimo luogo; di porsi in isolamento fiduciario per un periodo pari a 14 giorni; anche se privo di sintomi di comunicare immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio l’ingresso in Italia. Ad eccezione dei casi in cui insorgano sintomi del covid-19, è possibile mutare il luogo nel quale effettuare il periodo di isolamento fiduciario, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio del luogo individuato e del tragitto che si utilizzerà per recarvici. In questo caso il periodo di isolamento riprenderà a decorrere.

Cosa fare se una volta in isolamento fiduciario si presentano i sintomi del Covid-19

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica; indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

Soggiorni lavorativi di breve durata in Italia

Consentito il soggiorno in Italia per comprovate esigenze lavorative di persone provenienti dall’estero per 72 ore (salvo proroga di ulteriori 48 ore). In caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, produrre al vettore autocertificazione in cui vengono indicate le comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; l’indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia. La persona dovrà altresì comunicare il proprio ingresso al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. In caso di utilizzo di mezzo proprio andranno ripetuti i medesimi adempimenti trasmettendo la
documentazione al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente.

Sanzioni amministrative

Per chi si sposta dalla propria abitazione in mancanza di un valido motivo (necessità, lavoro, salute) nonché per gli esercenti attività commerciali, imprenditoriali interessati dalla temporanea chiusura dell’attività o dall’organizzazione della stessa in modo da evitare assembramenti che trasgrediscano a tali prescrizioni è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 400 euro a 3.000 euro. L’utilizzo di un veicolo per commettere le violazioni, comporta l’aumento fino ad un terzo della sanzione irrogabile (che nel massimo giunge così a 4.000 euro). Il mancato rispetto delle misure di contrasto, dettate dal decreto legge 19/2020 da parte di esercenti attività commerciali e imprenditoriali interessate dai divieti ivi stabiliti, viene punito con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Sanzioni penali

Il mancato rispetto della quarantena è punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con il pagamento di un’ammenda da 500 a 5.000 euro. Dichiarazioni mendaci rese alle forze di polizia durante l’attività di controllo, così come di dichiarazioni rese più in generale al pubblico ufficiale per attestare identità, stati o qualità personali (dichiarazioni relative alle proprie generalità, alla propria attività lavorativa, al proprio stato di famiglia) è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. In caso di contagio provocato volontariamente si profila il reato di lesioni dolose, punito con da 6 mesi a 3 anni di reclusione, in caso di lesioni gravi (reclusione da 3 a 7 anni) o gravissime (reclusione da 6 a 12 anni), oppure quello di omicidio doloso (nel caso la persona contagiata deceda a causa del covid-19 contratto in conseguenza della condotta di un determinato soggetto) punito con reclusione non inferiore a 21 anni. In caso di contagio non volontariamente provocato i reati che si profilano sono di lesioni personali colpose punite con reclusione fino a 3 mesi e multa fino a 309 euro, in caso di lesioni gravi (reclusione da 1 a 6 mesi/multa da 123 € a 619 €) o gravissime ( reclusione da 3 mesi a 2 anni o multa da 309 € a 1.239 €); oppure omicidio colposo (nel caso la persona contagiata deceda a causa del covid-19 contratto in conseguenza della condotta di un determinato soggetto) punito con reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Casellario

Sanzioni amministrative Nessuna iscrizione nel casellario giudiziale delle eventuali violazioni alle prescrizioni (si tratta delle violazioni connesse alle uscite ed agli spostamenti sul territorio privi di adeguata giustificazione, nonché delle violazioni commesse dagli esercenti attività commerciali e imprenditoriali soggetti ad obbligo di chiusura o distanziamento).

Sanzioni penali Viene iscritta nel casellario giudiziale dell’interessato l’eventuale condanna per il reato commesso da chi abbandona il proprio stato di quarantena uscendo dalla propria abitazione. Analogamente verrà iscritta nel casellario giudiziale anche la condanna riportata da chi abbia reso dichiarazioni non veritiere alle forze di polizia così come da chi, consapevole del proprio stato di positività al virus, abbia contagiato terzi soggetti. Nel caso in cui venga riportata condanna per un reato, lo stesso non figurerà nel casellario giudiziale richiesto dai privati quando il giudice abbia concesso la non menzione della condanna nel certificato del casellario. La condanna sarà, invece, sempre visibile da parte della pubblica autorità.

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