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Mazzata per l'Arezzo: -6 in classifica per la scadenza saltata a dicembre

L'Arezzo è penultimo in classifica. La società amaranto è stata raggiunta dal -6 disposto del tribunale federale nazionale. Il ritardo nel pagamento degli stipendi e dei contributi lo scorso 16 dicembre rivoluziona la classifica. A pesare è la...

L'Arezzo è penultimo in classifica. La società amaranto è stata raggiunta dal -6 disposto del tribunale federale nazionale. Il ritardo nel pagamento degli stipendi e dei contributi lo scorso 16 dicembre rivoluziona la classifica. A pesare è la recidività.

Il -4 auspicato da staff tecnico e giocatori è aumentato a -6 proprio per questo motivo. A breve arriverà un altro -6 a causa della mancato rispetto della scadenza del 16 febbraio.

Sono arrivati anche mille euro di multa oltre a 5 mesi di inibizione per Marco Matteoni, all'epoca dei fatti legale rappresentante del club.

La sentenza

(166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEONI MARCO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL- (nota n. 7578/701 pf 17-18 GP/GC/blp del 19.2.2018). (167)

– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEONI MARCO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL- (nota n. 7587/702 pf 17-18 GP/GC/blp del 19.2.2018).

Preliminarmente il TFN dispone la riunione per connessione oggettiva e soggettiva dei due procedimenti in epigrafe, chiesta dalla Procura e non opposta dalla difesa.

I deferimenti

Con provvedimento del 19 Febbraio 2018, nota n. 7578/701 pf17-18/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- Matteoni Marco, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi

- la Società Unione Sportiva Arezzo Srl: a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Matteoni Marco, Presidente del Consiglio di 2 Federazione Italiana Giuoco Calcio e legale rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo Srl, come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Con provvedimento del 19 Febbraio 2018, nota n. 7587/702 pf17-18/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- Matteoni Marco, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo Srl per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

- la Società Unione Sportiva Arezzo Srl: d) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. MATTEONI MARCO, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo Srl, come sopra descritto; e) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; f) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Il dibattimento

Alla udienza del 23 marzo 2018, la Procura Federale si è riportata agli atti di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Marco Matteoni la sanzione della inibizione di mesi 5 (cinque) e per la Società Unione Sportiva Arezzo Srl la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Entrambi i deferimenti sono fondati. Il primo procedimento trae origine dalla nota 31.01.2018, prot. n. 1274/2018, con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale quanto emerso nella riunione del 25/01/2018 dall’esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva evidenziato l’omesso pagamento entro il termine del 16 dicembre 2017 degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2017 da parte della Società US Arezzo Srl. Ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. IV) delle NOIF, infatti, le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Pertanto, trattandosi del secondo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 dicembre 2017.

Il secondo procedimento trae origine dalla nota 31.01.2018, prot. n. 1273/2018 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale quanto emerso nella riunione del 25/01/2018 dall’esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva riscontrato per la Società US Arezzo Srl il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2017 così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF da effettuarsi entro il termine del 16 febbraio 2017. Veniva segnalato, altresì, il permanere del medesimo inadempimento in relazione alle mensilità di luglio e agosto 2017. Ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse con entrambi i deferimenti. Infatti, dagli atti del procedimento, risulta che il Sig. Matteoni, nella qualità di legale rappresentante del sodalizio sportivo, nonché la stessa US Arezzo Srl, non hanno versato nei termini fissati dalle disposizioni federali le ritenute Irpef ed i contributi Inps primo e secondo bimestre 2017/2018 (art. 85, lett. C), par. V) NOIF), né gli emolumenti dovuti ai tesserati per il secondo bimestre 2017 (art. 85, lett. C), par. IV) NOIF). Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società e dell’Amministratore p.t. per tutte le condotte ascritte. Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Marco Matteoni, legale rappresentante pro-tempore della Società US Arezzo Srl, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.

Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all’art. 21 CGS.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:

- per il Sig. Marco Matteoni la sanzione della inibizione di mesi 5 (cinque);

- per la Società Unione Sportiva Arezzo Srl la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Articoli correlati:

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