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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Combine calcio dilettanti, deferite Foiano e Bucinese. Le sanzioni nel prossimo campionato

La giustizia sportiva ha fatto il suo corso e proprio oggi sono arrivati i deferimenti per la vicenda che nel 2017 scoppiò nel calcio dilettantistico della Toscana con l'inchiesta partita da Prato per combine, tratta di baby calciatori e scommesse...

La giustizia sportiva ha fatto il suo corso e proprio oggi sono arrivati i deferimenti per la vicenda che nel 2017 scoppiò nel calcio dilettantistico della Toscana con l'inchiesta partita da Prato per combine, tratta di baby calciatori e scommesse che avrebbero portato ad alterare il risultato di 11 partite tra Lega Pro, Eccellenza e Promozione Toscana.

In seguito alla chisuura della indagini della procura della Repubblica di Prato, il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine e dopo l’attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, numerose persone coinvolte nei fatti, appartenenti a società della Sestese e del Prato in particolar modo.

Per quanto riguarda le aretine coinvolte si tratta del Foiano e della Bucinese. Il lungo elenco è stato pubblicato dalla Figc.

Ma se qualcuno si attendeva cambiamenti in classifica con le sanzioni in arrivo non sarà così. Lo ha spiegato lo stesso presidente del Comitato Regionale Figc, Paolo Mangini, che non potrà rinviare play off e play out. “Così purtroppo non è stato” ha detto ai microfoni di Toscanagol, “I tempi della giustizia sportiva sono autonomi e non dipendono dalla Lega Nazionale Dilettanti. Questa situazione provocherà che eventuali penalizzazioni e sanzioni saranno scontate nella prossima stagione sportiva. Non lo ritengo giusto, ma ripeto possiamo farci ben poco. Spero che comunque venga fatta chiarezza sulla vicenda”.




Nella parte che riguarda le aretine coinvolte si legge:

PROSPERI Christian, all’epoca dei fatti calciatore della società Pol. Bucinese ASD, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara BUCINESE – LASTRIGIANA del 02/04/2017, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.






la società POL. BUCINESE ASD , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PROSPERI Christian.






Gara: VALDARNO - BUCINESE del 23/04/2017 s.s. 2016/17 – Campionato di Eccellenza Toscana, Girone B - risultato 2-0

- GIUSTI Filippo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara VALDARNO - BUCINESE del 23/04/2017, con la complicità di FIORINI Stefano (il quale agiva nell’interesse della società Porta Romana), disatteso l’obbligo di comportarsi






secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.




FIORINI Stefano, all’epoca dei fatti preparatore atletico, tesserato per la ACF Fiorentina SpA nonché soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. all'interno e nell'interesse della società Porta Romana, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara VALDARNO - BUCINESE del 23/04/2017, con la complicità di GIUSTI Filippo, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.






CASTELLANI Matteo, all’epoca dei fatti calciatore della società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara VALDARNO - BUCINESE del 23/04/2017, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

- PROSPERI Christian, all’epoca dei fatti calciatore della società Pol. Bucinese ASD, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara VALDARNO - BUCINESE del 23/04/2017, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.






la società POL. BUCINESE ASD , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PROSPERI Christian.






Gara: NUOVA CHIUSI - FOIANO del 23/04/2017 s.s. 2016/17 – Campionato di Eccellenza Toscana, Girone B - risultato 3-1

− GIUSTI Filippo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara NUOVA CHIUSI - FOIANO del 23/04/2017, con la complicità di GUTILI Enrico, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo di trarre un vantaggio in classifica per la Sestese.

− GUTILI Enrico, all’epoca dei fatti allenatore della Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara NUOVA CHIUSI - FOIANO del 23/04/2017, con la complicità di GIUSTI Filippo, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, favorendo e prendendo contatti diretti allo scopo di far trarre alla propria società un vantaggio in classifica, attraverso l’offerta di una somma di denaro ai calciatori del Foiano, affinché conseguissero la vittoria contro il Valdarno, diretta concorrente della Sestese;








ZACCHEI Filippo, all’epoca dei fatti calciatore del Foiano, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara NUOVA CHIUSI - FOIANO del 23/04/2017, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo di consentire un vantaggio in classifica da parte della Sestese;

la società SESTESE CALCIO SSD ARL, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante GIUSTI Filippo e al tecnico GUTILI Enrico;






la società ASD NUOVA AC FOIANO , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato ZACCHEI Filippo.






CURCIO Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Pol. Bucinese ASD, e RUSCIO Andrea, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Pol. Bucinese ASD, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 3, del C.G.S. perché, in occasione dell’audizione del 5/10/2017 innanzi alla Procura Federale, si rifiutavano di rilasciare qualsivoglia dichiarazione, avvalendosi della facoltà di non rispondere, pur non rivestendo la qualità di persone sottoposte ad indagini nell’ambito del procedimento penale instaurato e pendente presso la Procura della Repubblica di Prato.

- la società POL. BUCINESE ASD a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante CURCIO Giuseppe, come sopra descritti; b) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato RUSCIO, come sopra descritto.
























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