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Venerdì, 19 Aprile 2024
Elezioni-2020

Regionali: ecco come viene eletto il consiglio. Seggi, premi di maggioranza e ballottaggio

Soltanto se uno degli aspiranti governatori raggiungerà il 40% delle preferenze verrà eletto al primo turno, viceversa la popolazione sarà nuovamente chiamata al voto

Sono in tutto 7 gli aspiranti governatori per la Regione Toscana. Eugenio Giani, Susanna Ceccardi, Irene Galletti Tommaso Fattori, Salvatore Catello, Marco Barzanti, Tiziana Vigni sono pronti a darsi battaglia per conquistare la poltrona di presidente. Numerosissimi anche gli aretini in corsa, 102, che hanno scelto di appoggiare i progetti dei vari leader. Al termine di queste due giornate di votazioni dalle urne uscirà il nome di colui, o colei, che avranno il compito di guidare la Toscana per i prossimi 5 anni. Ma attenzione, soltanto se uno degli aspiranti governatori raggiungerà il 40% delle preferenze verrà eletto al primo turno, viceversa la popolazione sarà nuovamente chiamata al voto per il ballottaggio che si svolgerà tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voto. La possibilità di un turno suppletivo è stata introdotta nel 2015 e, fra tutte le Regioni in Italia, solo la legge elettorale toscana lo prevede. Tra il primo e il secondo turno non sono ammessi ulteriori collegamenti tra le liste: le coalizioni rimangono invariate.

Ma come viene eletto il consiglio regionale? Come è possibile esprimere correttamente il voto disgiunto? Con quale criterio vengono assegnati i seggi? E in che modo viene rispettata la rappresentatività territoriale? Al fine di rispondere a tali domande ecco cosa recitano i vari articoli della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51.

Elezione del consiglio regionale e del presidente

Il consiglio regionale e il presidente della giunta regionale vengono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto. Il presidente della giunta è eletto contestualmente al consiglio regionale. Quest'ultimo è composto da 40 membri ed ha mandato per 5 anni. Le elezioni vengono indette con decreto del presidente della giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata. Il territorio regionale è suddiviso in circoscrizioni corrispondenti alle province, salvo che per Firenze costituita da quattro aree. In ognuna sono presentate liste concorrenti di candidate e candidati alla carica di consigliere regionale, elencati in ordine progressivo, contrassegnate da un proprio simbolo e collegate a una candidata o candidato presidente della giunta regionale. Il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è determinato in relazione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi, e si stabilisce la cifra teorica di seggi circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero massimo delle candidate e dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è pari al doppio della cifra teorica dei seggi circoscrizionali come sopra determinata. La presentazione della candidatura a presidente della Regione è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste e non possono presentarsi coloro che hanno già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi. 

Espressione del voto

Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato presidente della giunta regionale anche se non collegato alla lista prescelta. Nel caso in cui traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto si intende anche espresso a favore della candidata o candidato presidente a quella lista collegato. Possono essere espressi uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Nel caso in cui venga tracciato sulla scheda uno o due segni a favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, il voto stesso si intende anche espresso a favore della suddetta lista. Nel caso in cui vengano espressi tre voti di preferenza di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi i primi due. Nel caso in cui vengano espressi più di tre voti di preferenza si considerano nulli, ferma la validità del voto per la suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato presidente.

Elezione del presidente della giunta regionale

È eletto presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40 per cento dei voti validi. Qualora nessuno ottenga tale maggioranza si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammessa al ballottaggio la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l’elezione del consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. A parità di voti, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato più anziano di età. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della giunta regionale la candidata o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste

I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere sono assegnati a livello regionale. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste circoscrizionali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste. Sono inoltre sommate, per ciascuna coalizione, le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste che la compongono. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste.

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

La coalizione di liste collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto presidente della giunta regionale ottiene: almeno il 60 per cento dei seggi, se il proclamato elettoha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; almeno il 57,5 per cento dei seggi, se l'eletto presidente ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; ovvero se il presidente della è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento dei seggi.

Soglie di accesso ai seggi

Accedono al riparto dei seggi le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10 per cento del totale dei voti validamente espressi e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti; i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste; i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste; i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.

L'attribuzione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente. Per l’assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati alle coalizioni e ai gruppi di liste cui corrispondono nell’ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla coalizione o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.

È poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire tra le rispettive liste circoscrizionali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante e il numero di candidati regionali risultati eletti. L'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali procede distintamente per ciascun gruppo di liste ed ha luogo determinando inizialmente il numero dei seggi spettanti nelle singole province al complesso delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle rispettive circoscrizioni. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi al complesso delle liste circoscrizionali di ciascuna provincia tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale, pari al totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle varie circoscrizioni della provincia. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al complesso delle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale regionale di gruppo.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletta la candidata o candidato circoscrizionale con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. La candidata o candidato circoscrizionale, che risulti eletto in più liste circoscrizionali, è assegnato a quella nella quale ha ottenuto la più alta cifra individuale oppure, a parità di cifra individuale, alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti, con conseguente elezione, per le altre liste circoscrizionali, della candidata o del candidato che segue nell'ordine delle rispettive cifre individuali.

Elezione alla carica di consigliere

La candidata o il candidato proclamato eletto presidente è eletto alla carica di consigliere regionale. Gli altri sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati.

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