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Giovedì, 28 Marzo 2024
Elezioni-2020

Comunali Arezzo: come vengono eletti sindaco e consiglieri. Seggi, maggioranza e ipotesi ballottaggio

Sono ammessi al consiglio comunale solo le liste che hanno ottenuto almeno il 3 per cento delle preferenze

Si sono chiuse ieri le operazioni di voto per l'elezione del nuovo sindaco e consiglio comunale del Comune di Arezzo. A darsi battaglia sono stati Daniele Farsetti, Laura Bottai, Alessandro Massimo Facchinetti, Luciano Ralli, Fabio Butali, Alessandro Ghinelli, Marco Donati e Michele Menchetti. Una battaglia accesissima che ha portato alle urne 52.099 elettori su 77.804 aventi diritto pari al 66,96% con un incremento del 9,53% rispetto al 2015.

Alle 9 in punto di questa mattina sono partite le operazioni di spoglio che decreteranno chi tra gli otto aspiranti sarà riuscito ad ottenere la maggioranza dei voti e dunque verrà proclamato primo cittadino.

Come si elegge il sindaco e il consiglio comunale

È proclamato sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1). Se nessuno ottiene la maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. È proclamato eletto sindaco il candidato che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato sindaco il candidato più anziano d'età. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

Alle liste (o al gruppo di liste) collegate al sindaco eletto (al primo o al secondo turno) che non abbiano già conseguito (al primo turno delle elezioni) almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi (a meno che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi). I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppo di liste con il metodo d'Hondt. Alla distribuzione dei seggi non sono ammesse le liste e i gruppi di liste di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato la "soglia di sbarramento".

Sono attribuiti al giudice ordinario tutte le controversie che concernono l'ineleggibilità, le incompatibilità e le decadenze, ossia aventi ad oggetto diritti soggettivi, mentre al giudice amministrativo sono attribuite le controversie aventi ad oggetto in via diretta l'annullamento degli atti amministrativi attinenti alle operazioni elettorali (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. n. 22640/-2007).

Ballottaggio

Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti al primo turno elettorale, si procede ad un secondo turno di votazione o ballottaggio. Vengono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Per i candidati ammessi rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Tuttavia hanno la facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste. Al secondo turno viene proclamato sindaco il candidato con il maggior numero di voti. Per quello che concerne la tornata elettorale 2020 il turno di ballottaggio è previsto per il 4 e 5 ottobre prossimi.

Il consiglio comunale

Il consiglio comunale è organo rappresentativo della comunità aretina. Eletto con suffragio diretto ed universale, nel corso della tornata elettorale amministrativa, ha carattere collegiale. Il sistema proporzionale di ripartizione dei seggi, corretto da un premio di maggioranza teso a garantire la stabilità di governo, consente al consiglio di esprimere al proprio interno i principali orientamenti politici e culturali presenti nella società. La dinamica assembleare fornisce ai consiglieri una sede permanente di confronto e di dialogo, di elaborazione delle decisioni attraverso cui si esprime l’autogoverno locale e di controllo sulle medesime.

Il consiglio è composto dal sindaco (eletto contestualmente, con voto separato e diretto) e da 32 consiglieri. L’elezione dei consiglieri è determinata dai voti ottenuti dalle rispettive liste elettorali e dalle preferenze attribuite dagli elettori ai singoli candidati. La durata del mandato amministrativo è di 5 anni. L’appartenenza alla coalizione politica che ha espresso il Sindaco (formalizzata dal “collegamento” tra candidati e liste) o a schieramenti avversi determina la formazione dei gruppi consiliari e la collocazione dei consiglieri in posizione di maggioranza o di minoranza consiliare (opposizione).

Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente del consiglio, eletto tra i consiglieri a maggioranza qualificata, che ne dirige i lavori e ne coordina l’attività. Le sedute sono aperte al pubblico e si svolgono, di norma, presso la sala consiliare, situata al primo piano di Palazzo dei Priori. L’attività principale del consiglio si svolge in seduta plenaria, convocata di norma a cadenza quindicinale. In questa sede vengono assunte le decisioni (deliberazioni).

L’attività istruttoria si avvale delle articolazioni dell’organo collegiale: in primo luogo delle commissioni consiliari (ordinarie, speciali, d'inchiesta), che svolgono funzioni istruttorie, referenti e di controllo. Le commissioni sono costituite secondo criteri proporzionali, in modo da rispecchiare la composizione del consiglio. Le loro sedute, convocate e dirette da un presidente, salvo casi eccezionali si svolgono in forma pubblica.

I consiglieri costituiscono gruppi consiliari, designando al loro interno un capogruppo. In applicazione del principio del mandato non imperativo la costituzione dei gruppi e l’adesione agli stessi sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato. La conferenza dei capigruppo collabora con la presidenza del consiglio nella programmazione e nell’organizzazione dei lavori consiliari.

Nel quadro giuridico-istituzionale delineato dal titolo V della Costituzione e dalla Legge di ordinamento delle autonomie locali - integrata dai principi autonomamente introdotti nello statuto comunale - il consiglio comunale è definito organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. La divisione delle competenze di amministrazione da quelle di gestione ed il riparto delle funzioni tra gli organi (Consiglio, Sindaco, Giunta, dirigenza) assegnano al consiglio:

  • la funzione di indirizzo nei confronti degli altri organi esecutivi e gestionali del comune;
  • la competenza sull’adozione degli atti fondamentali in materia normativa, finanziaria, di programmazione e di assetto del territorio;
  • la funzione di controllo sull’operato degli organi esecutivi.

Dotato di autonomia organizzativa e funzionale, il consiglio partecipa alla definizione e alla verifica periodica delle linee programmatiche dell’amministrazione, vigila sull’applicazione degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati da parte degli altri organi del Comune.

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