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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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De Robertis (Pd): “Nelle modifiche al codice del commercio tutela degli antiquari per la partecipazione alle loro fiere”

Su iniziativa del Partito Democratico - spiega una nota della consigliera regionale Lucia De Robertis - la commissione attività produttive ha licenziato ieri una modifica alla legge 62 del 2018, introducendo nuove disposizioni per la partecipazione dei cosiddetti hobbisti a fiere e mercati

Novità per il codice del commercio. Su iniziativa del Partito Democratico - spiega una nota della consigliera regionale Lucia De Robertis - la commissione attività produttive ha licenziato ieri una modifica alla legge 62 del 2018, introducendo nuove disposizioni per la partecipazione dei cosiddetti hobbisti a fiere e mercati. Le modifiche rivedono la definizione stessa di hobbista e il numero massimo di manifestazioni alle quali può partecipare ciascun operatore non professionale. La proposta di legge estende inoltre le cause di decadenza e revoca delle concessioni per la partecipazioni ai mercati anche alle fiere.

Proprio su quest’ultimo tema è intervenuta Lucia De Robertis, con un emendamento “teso – come spiega – a evitare il rischio di problemi di interpretazione, che avrebbero potuto danneggiare la partecipazione degli antiquari in sede fissa alle fiere di settore, come la nostra di Arezzo”.

“C’era infatti il rischio – aggiunge De Robertis, autrice della prima legge regionale a tutela della fiera dell’antiquariato – che gli antiquari fossero esclusi in quanto, ovviamente, non operatori del commercio su area pubblica. Un controsenso rispetto allo stesso Codice, che li legittima a partecipare alle fiere di settore. Da qui la necessità di modificare la proposta di legge, specificando che la revoca della concessione interviene solo nel caso in cui uno perda il proprio requisito che lo legittima a partecipare all’evento”.
“Insomma – conclude la presidente della Commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale –, per semplificare: se uno è operatore del commercio su aree pubbliche, perdendo questa condizione vedrà revocata la concessione. Se uno, invece, è un operatore in sede fissa, perderà la concessione solo nel caso di cessazione di quell’attività”.

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