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Come e quando non si paga il canone Rai

Per l’anno 2020 il canone Rai è fissato in 90 euro: il pagamento avviene tramite bolletta, con la pensione, con i moduli F24. Ecco quando non si paga

Perchè paghiamo il canone Rai? Una domanda che ci siamo fatti spesso e a cui proviamo a dare una risposta. La Rai è la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e per questo è tenuta a trattare argomenti e fornire informazioni di approfondimento, attualità a carattere istituzionale, informazione regionale. In quanto servizio pubblico, la Rai adegua la propria programmazione a precisi standard indicati nel Contratto di servizio stipulato con il Ministero delle Comunicazioni, con temi sociali e di pubblica utilità, trasmissioni scientifiche e ambientali.

In questa prospettiva si colloca l’esistenza di una forma di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo mediante il ricorso a un’imposta di carico di tutti i soggetti che detengono un televisore. Tale forma di finanziamento è fondamentale per la Rai, affinché possa continuare nel suo operato, e perché possa disporre di un budget con cui poter competere con altre emittenti (anche nelle gare per aggiudicarsi i diritti di eventi ad esempio sportivi). Il fabbisogno finanziario della Rai è infatti coperto solo in parte con i proventi della pubblicità.

Con quali apparecchi si paga il canone

Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).

In sintesi, sono assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore - come tipicamente un televisore - rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

Come disdire il pagamento del canone

I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti), devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione compilando il cosiddetto "Quadro A". Non è più prevista la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento dell’apparecchio tv. La dichiarazione di non detenzione (Quadro A), per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno. Ulteriori informazioni sono disponibili a questo link.

Come e quanto si paga

Per l'anno 2020 l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato resta invariato e ammonta a 90 euro (art.1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1 comma 89). Queste sono le modalità di pagamento:

  • Mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.
  • Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno.
  • Con addebito sulla pensione: per poter pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento. L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.
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