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Lavoro

Trasferimenti d’azienda con regole precise

Le disposizioni si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata

In caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (art. 2112, c. 1). Tale continuità comporta, per il lavoratore, il diritto alla conservazione delle mansioni, della qualifica e del livello retributivo in atto al momento del trasferimento.

L’alienante e l’acquirente sono obbligati in solido, cioè entrambi, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento (quindi anche di quelli non conosciuti dall’acquirente), a meno che il cedente non venga liberato da tale obbligazione con le procedure di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. L’acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente. L’azienda è definita dalla legge come il “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”; essa, dunque, ha una vita propria ed una sua autonoma importanza, sicché di regola il trasferimento dell’azienda - inteso come mutamento della proprietà della stessa lasciandone sostanzialmente invariata l’organizzazione - non dovrebbe avere riflessi ai fini occupazionali. Il trasferimento, infatti, non è considerato motivo di licenziamento e, in ogni caso, sostanziali modifiche nel rapporto legittimano il recesso per giusta causa da parte del lavoratore. Le norme, nel prevedere l’ipotesi del trasferimento di azienda, ricomprendono sia i casi di cessione e di vendita che di affitto, usufrutto, donazione e successione per legge o per testamento. Lo stesso art. 2112 c.c., infatti, prevede che si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda.

Le disposizioni di cui all’art. 2112 c.c. si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

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