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Lavoro domestico, tutte le novità dal nuovo Ccnl in una guida operativa

Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha aggiornato l’ebook che guida i datori di lavoro alla gestione corretta di questo particolare rapporto di lavoro

E’ in vigore dal 1° ottobre scorso il nuovo contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico. Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha aggiornato l’ebook che guida i datori di lavoro alla gestione corretta di questo particolare rapporto di lavoro. Si tratta di una guida operativa agile e di facile consultazione che comprende tutte le regole dall’assunzione di un lavoratore (compresi vincoli e permessi di soggiorno per i cittadini di Stati terzi) sino al termine del suo rapporto di lavoro. Ma ecco alcune novità. Sono previste indennità aggiuntive per chi assiste bambini fino a 6 anni di età e per chi si prende cura di persone non autosufficienti. Dal 1° ottobre 2020 viene fissato dal CCNL un orario convenzionale per il versamento dei contributi per le prestazioni notturne degli assistenti alla persona. Tali contributi si potranno versare convenzionalmente su 8 ore (con riduzione di 24 ore settimanali rispetto a prima). Sono previsti anche vantaggi economici per chi assume l’assistente alla persona che integri il lavoro del titolare del rapporto di lavoro nei suoi giorni e nelle sue ore di riposo. Ampliamenti sono previsti per permessi e congedi. Oltre agli ordinari permessi per visite mediche documentate, incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e pratiche di ricongiungimento familiare, i lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio di almeno 6 mesi, possono usufruire di un monte ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari o per attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto ad un congedo, per motivi connessi al percorso di protezione, del periodo massimo di tre mesi. L’Inps corrisponde la relativa indennità. I Consulenti del Lavoro, in veste d’intermediari abilitati dall'INPS, potranno provvedere per conto dei datori di lavoro, oltre all’amministrazione del personale e al prelievo Mav, anche a tutte le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga, cessazione, dilazioni contributive, denunce di infortunio, compreso l’accesso al cassetto previdenziale dedicato dall’Istituto al lavoro domestico.

La guida è disponibile allo store di Fondazione studi dei Consulenti del lavoro al sito www.consulentidellavoro.it. 

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