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Famiglia

Come e dove chiedere la separazione o il divorzio ad Arezzo

Le modalità per avviare l'iter e le tappe da seguire

La legge 162/2014 ha cambiato e non poco le modalità con le quali è possibile avviare le pratiche di separazione e divorzio. Grazie a questa norma è possibile rivolgersi ad un avvocato oppure direttamente all'ufficio di stato civile. In poche parole esistono due strade da per avviare un processo di separazione e divorzio.

Negoziazione assistita

Chi è interessato a questa procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti. La procedura può essere attuata sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La convenzione dovrà essere trasmessa all’ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il matrimonio entro 10 giorni dal nulla osta o dall’autorizzazione della Procura della Repubblica.

E' sufficiente che alla trasmissione provveda uno solo degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi e abbia autenticato la sottoscrizione. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata trasmissione o di trasmissione tardiva sarà pertanto applicabile solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla stessa nei termini.

Accordo davanti all'ufficio di stato civile

In questo caso l'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Una modalità semplificata, a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, produttivi di trasferimento patrimoniale. Non rientra nel divieto della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento) sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civile o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum).  Va inoltre esclusa la competenza dell’ufficiale di stato civile quando i coniugi devono regolamentare l’uso della casa coniugale.

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa. Questa modalità prevede almeno trenta giorni d’attesa prima della conferma della richiesta di divorzio, per garantire un’adeguata finestra ai ripensamenti.

La riduzione dei termini di separazione

In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Costi

Euro 16,00 per l’accordo dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile

 A chi rivolgersi 

Per il primo incontro è necessario fissare un appuntamento presentando apposita richiesta con una delle seguenti modalità:

-  consegna presso lo Sportello Unico del Comune di Arezzo (Piazza Amintore Fanfani n. 1),

- fax n. 0575 377210,

- invio per posta elettronica – semplice o certificata – al seguente indirizzo PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it, 

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati i seguenti numeri telefonici: 0575377229, 0575377202.

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