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Asporto, spostamenti, visite agli amici, palestre, pesca: le Faq del Governo per la Toscana (zona gialla)

Sono arrivati i chiarimenti attraverso la formula delle Frequently asked questions (domande poste frequentemente) dopo l'ultimo Dpcm di metà gennaio

Sono arrivate le nuove Faq del Governo (Frequently asked questions: domande poste frequentemente) che fanno chiarezza su alcune questioni dopo l'ultimo Dpcm di metà gennaio. Ecco le risposte per quanto riguarda la Toscana, che è in zona gialla.

Ristoranti, bar, pasticcerie, pizzerie

"In quest'area è possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande. La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice Ateco 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti".

Ristorazione in centri sociali, culturali, ricreativi

La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.

Negozi e centri commerciali

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Tali regole sono indicate all’articolo 1, comma 9, lettera ff) del DPCM 3 dicembre 2020. Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, comprese le misure di cui agli allegati 9 e 11 del dpcm, relativi rispettivamente al “Commercio al dettaglio” e alle “Misure per gli esercizi commerciali”. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

Assemblee condominiali

È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

Fiere locali sospese

Tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.

Messe e funzioni religiose

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Manifestazioni pubbliche

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Gare ed eventi sportivi

Per lo svolgimento degli eventi e delle competizioni in ambito sportivo si consiglia di consultare l’apposita sezione sul sito del Dipartimento per lo sport. Sono in ogni caso vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo? No.

Musei e luoghi della cultura

In questo caso sappiamo che stanno riaprendo, in zona gialla, tutti i siti museali. Come previsto nel Dpcm. Ad Arezzo e nel resto della Toscana fioriscono infatti le aperture. Ma c'è una contraddizione con la specifica Faq nel sito del Governo (Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura? Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è sospeso).

Funerali e sepolture

Le tumulazioni e le sepolture sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

Teatri e cinema

È possibile utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive ma sono sospesi gli spettacoli con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.

Caccia e pesca

È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva? Sì, ovunque, rimanendo sempre all'interno dell'area gialla.

Palestre, piscine, terme

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Calcetto e altri sport di contatto amatoriale

Lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport, è sospeso. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

Spostamenti in regione per trovare amici/parenti e verso altre regioni

Dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, in area gialla, è consentito spostarsi tra le ore 5.00 e le ore 22.00, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate (descritte in questa stessa FAQ, più avanti). Dal 16 febbraio al 5 marzo gli spostamenti tornano invece ad essere consentiti da e per tutte le regioni ubicate in area gialla (salva l'eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative).
Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle cd. seconde case ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (si veda la FAQ specifica).
Fino al 5 marzo 2021, resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Residenza, domicilio e abitazione

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”? - Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il DL n. 2 del 2021 che il dPCm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro. 
Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.

Visite ad amici e coprifuoco

Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento?Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Ricongiungimento con il coniuge

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a? Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente.

Visto il divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome differenti, se lavoro in una Regione o Provincia autonoma e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma), potrà raggiungermi nella mia città di residenza? Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.

Seconde case

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione (o Provincia autonoma) di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro dopo il 15 gennaio? Sì. Dal 16 gennaio non è stata reiterata l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (purché ovviamente già fruibili in epoche anteriori all’adozione del decreto-legge n. 2 del 2021).
Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo successivo al 15 gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione.

È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti? Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.  Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Visite ai genitori fuori regione

I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla mia. Posso andare a trovarli? No, fino al 15 febbraio questi spostamenti sono vietati. Saranno invece nuovamente consentiti dopo tale data (salva l’eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative).

Spostamenti per turismo

Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione o Provincia autonoma non sono consentiti fino al 15 febbraio 2021 compreso. Il divieto comprende anche gli spostamenti verso alloggi presi in locazione breve (fino a 30 giorni). Saranno invece nuovamente consentiti dopo tale data (salva l’eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative).

Assistenza a parenti/amici non autosufficienti fuori regione

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro Comune/Regione/Provincia autonoma, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche con l’attuale divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome diverse? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli? Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma.
Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni anche in un’altra Regione o Provincia autonoma? Posso recarmi all’estero per gli stessi motivi? Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti.
Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.

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