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Giovedì, 25 Aprile 2024
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"Esonero contributivo alternativo alla Cassa Integrazione: procedure ferme in attesa della Commissione Europea"

I consulenti del lavoro di Arezzo:: "Come chiarito dalla circolare Inps 24/21, l’esonero premiale dal versamento dei contributi previdenziali concesso ai datori di lavoro che rinunciano a chiedere la cassa integrazione prevista dal decreto legge 137, è subordinato al parere favorevole della Commissione Europea"

Riceviamo e pubblichiamo il contributo dei Consulenti del lavoro della provincia di Arezzo.

Ancora fermi gli esoneri per i datori che non intendono fruire dalla CIG. E’, infatti, incompleta l’attesa circolare Inps che avrebbe dovuto consentire il via libera all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Si tratta della previsione dell’art.12 del DL n.137/20 (in vigore già dal 9.11.20) convertito in legge n.176/20 che ha l’obiettivo di incentivare i datori a non ricorrere agli ammortizzatori sociali (come già aveva fatto il precedente decreto). L’Inps con la recente circolare n.24/21 interviene sulla materia delineando problematiche e requisiti dei beneficiari, ma evidenziando che l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Quindi, rimanda ad apposito messaggio (che verrà pubblicato all’esito dell’autorizzazione della Commissione europea) le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro. Innanzitutto ricordiamo che, ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nel mese di giugno 2020. L’ammontare dell’esonero è, infatti, pari alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite in tale mese, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L’importo dell’esonero così calcolato dovrà essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 4 settimane e non potrà superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti. Tali misure, quindi, si pongono tra di loro in regime di alternatività, quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva. Pertanto, l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale comporta l’impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all’esonero contributivo disciplinato dal DL n.137/20. Le citate misure di alternatività dell’esonero rispetto ai trattamenti di integrazione salariale implicano che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero previsto da questa norma, non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, fino al 31 gennaio 2021, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19.

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