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Slittano le regole per i rimborsi agli obbligazionisti

L'attesa per l'ufficialità delle regole dei rimborsi agli obbligazionisti subordinati di Banca Etruria, Marche, CariChieti e CariFerrara continua. Era prevista per questa sera, in occasione del Consiglio dei ministri che si pronuncia...

L'attesa per l'ufficialità delle regole dei rimborsi agli obbligazionisti subordinati di Banca Etruria, Marche, CariChieti e CariFerrara continua. Era prevista per questa sera, in occasione del Consiglio dei ministri che si pronuncia sul maxi-decreto delle banche, invece le norme sugli indennizzi vengono stralciate, restano la riforma delle banche di credito cooperativo e le misure per la garanzia dello Stato sui crediti in sofferenza. Per la approvazione delle regole si procederà attraverso un decreto ministeriale.

Ieri alcune anticipazioni erano state fatte dal Sole 24 Ore. Anzitutto, il tetto massimo di 100mila euro. In cima alla lista dei criteri, poi, "la mancanza del contratto scritto con oggetto la prestazione dei servizi e delle attività d’investimento” o “il mancato adeguamento del contratto alle modifiche normative intervenute nel frattempo”. Doppia casistica, con discrimine temporale: ante e post 2 novembre 2007, il giorno dell’entrata in vigore della direttiva Mifid. Prima peserà “la mancanza della specifica autorizzazione scritta dell’investitore rilasciata alla Banca per l’effettuazione dell’operazione in conflitto”; dopo “la mancanza di adeguata informativa all’investitore in relazione alla natura ed estensione della situazione di conflitto di interessi legata all’operazione”.

In ogni caso, peserà la chiarezza nell’esposizione del tipo di investimento e di servizi prestati dalla banca. A questo si aggiunge “l’attribuzione da parte della banca di una qualifica di investitore professionale senza che ne ricorressero le condizioni”.

L'Anac di Cantone, scelta come arbitro, dovrà poi ponderare, secondo il Sole

l’attribuzione, non giustificata da criteri oggettivi, da parte della Banca agli strumenti finanziari di propria emissione (…) di una classe di rischiosità o complessità inferiore rispetto a quella attribuita ad un analogo prodotto emesso da un soggetto terzo; l’adozione di procedure per la profilatura degli investitori strutturate in modo da orientare la classificazione dei verso i profili più elevati; la presenza di misure di incentivazione del personale della Banca aventi ad oggetto la distribuzione degli strumenti finanziari subordinati di propria emissione.

E infine “peseranno anche la concentrazione superiore al 20% dell’investimento in strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca rispetto al patrimonio complessivo (…) riconducibile a categorie basse o medio-basse, ovvero a categorie equivalenti; al 30% per le categorie medie o medio alte”.

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