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Economia

L'elenco delle attività consentite. La Camera di Commercio: "Ma ci sono due tipi di eccezioni"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il decreto che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. A spiegarne alcuni dettagli è la Camera di Commercio di Arezzo e Siena

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il decreto (Dpcm 22 marzo 2020) pubblicato nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale di ieri (n.76) , che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. A spiegarne alcuni dettagli è la Camera di Commercio di Arezzo e Siena.

Il provvedimento sospende tutte le  attività produttive industriali e commerciali eccetto quelle indicate, attraverso i codici Ateco, nell’allegato 1 al decreto ( in allegato).

Le imprese aventi codici Ateco non presente nell’elenco dell’allegato 1 possono proseguire la propria attività produttiva in due casi.

Nel primo caso i prodotti e/o servizi forniti devono essere funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività “consentite” ( cioè presenti nell’allegato 1) o dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Nel secondo caso deve trattarsi di attività di impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso e /o pericolo di incidenti.

In entrambi i casi è necessario che le imprese trasmettano una comunicazione PEC al Prefetto della provincia nella quale sono ubicati gli impianti che contenga , per quanto concerne il primo caso, anche l’indicazione delle imprese e delle amministrazioni che beneficiano delle attività svolte. In allegato un facsimile della comunicazione da inviare al Prefetto che è anche possibile scaricare dal sito della Camera di Commercio.

Con tale comunicazione queste tipologie di imprese possono legittimamente svolgere le attività che comunque il Prefetto può sospendere qualora ritenga non sussistano le condizioni dichiarate.

Le disposizioni del decreto sono valide da oggi fino al 3 aprile e si vanno ad aggiungere a quelle già previste con il Dpcm 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020  i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

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