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Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia

Decreto rimborsi: arriva l'ok del Consiglio dei Ministri. Renzi: "Abbiamo salvato i correntisti"

Avrebbe dovuto essere tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri invece, è stato inserito nella voce "varie ed eventuali" generando non poco scompiglio tra chi aspettava da tutta la giornata la notizia riguardante la sua...

Avrebbe dovuto essere tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri invece, è stato inserito nella voce "varie ed eventuali" generando non poco scompiglio tra chi aspettava da tutta la giornata la notizia riguardante la sua discussione fin tanto da ipotizzarne un ulteriore slittamento.

Il decreto che definisce i meccanismi per rimborsare gli obbligazionisti azzerati delle vecchie Banca delle Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti è stato oggi affrontato dal Consiglio dei Ministri.

"Finalmente si chiude quella pagina brutta che c'è stata in passato", ha anticipato oggi il premier Matteo Renzi in collegamento dall'Internet Day di Pisa. Una pagina lunga e dolorosa che ha visto migliaia di risparmiatori scendere in piazza a più riprese per chiedere di essere risarciti delle loro perdite.

A distanza di mesi ecco che finalmente il decreto con il quale accedere alle procedure di ristoro è stato definito. Il Dl sulle banche si compone di tre parti, rimborsi, recupero crediti e Dta e fondo di solidarietà per la riconversione del personale del credito. "Sul fronte dei rimborsi - ha sottolineato Renzi durante la conferenza stampa - abbiamo stabilito che ha diritto a un rimborso forfettario dell'80% dell'investimento in obbligazioni secondarie coloro che possono dimostrare di avere un reddito lordo al di sotto dei 35mila euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100mila. I risarcimenti verranno finanziati attraverso il fondo bancario e i contribuenti non dovranno intervenire in alcun modo. Inoltre, i rimborsi riguardano solo gli investitori che hanno comprato le subordinate entro il 12 giugno del 2014. In tutto, secondo i calcoli che abbiamo fatto, sono 158 che hanno acquistato sul mercato elettronico secondario a prezzi scontati. Questi avranno la possibilità di ricorrere all'arbitrato". Sulla vicenda Banca Etruria è stato poi il premier Renzi a sottolineare come: "è stata raccontata in modo diverso da quella che è la realtà. Siamo intervenuti per salvare i correntisti che altrimenti sarebbero andati a gambe all'aria. Le 4 banche sono state messe in procedura di risoluzione senza se e senza ma e senza favoritismi di nessun tipo. Il nostro atteggiamento è stato serio e rigoroso. Azionisti e possessori di obbligazioni subordinate sono rimasti fuori da questa operazione. Le persone definite "truffate" sono persone che possono dire di aver subito un danno ma che, in larga parte, hanno fatto delle scelte del tutto legittime in maniera consapevole. Certo, ci sono casi dubbi ma, stiamo parlando di 10mila persone che hanno acquistato delle obbligazioni subordinate che davano dei rendimenti ben superiori a quelli di un conto corrente. Si presuppone che esse fossero ben consapevoli dei rischi a cui stavano andando incontro". La conferenza stampa VIDEO Di seguito riportiamo parte del comunicato stampa diffuso dalla Presidenza del Consiglio del Ministri Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (decreto legge) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, del Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoane del ministro della Giustizia Andrea Orlando,ha approvato il decreto legge che reca disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Il decreto legge dispone misure per il rimborso degli investitori nelle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015, misure a sostegno delle imprese e misure di accelerazione delle attività di recupero crediti. INDENNIZZI AGLI INVESTITORI Il decreto prevede rimborsi ai clienti delle 4 banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso (Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti) che hanno investito in obbligazioni delle banche stesse. Coloro che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della Direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (BRRD) da parte delle istituzioni dell’Unione europea, possono richiedere indennizzi automatici o accedere alla procedura arbitrale. Coloro che hanno investito in obbligazioni successivamente a tale data possono accedere alla procedura arbitrale prevista dalla legge di stabilità per il 2016. In entrambi i casi le risorse vengono attinte dal Fondo di solidarietà istituito con la legge di stabilità per il 2016. Per il Fondo di solidarietà viene eliminato il tetto di 100 milioni di euro di ammontare che era stato previsto nella stessa legge di stabilità. Le modalità di compensazione per i detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle 4 banche sono state definite in considerazione di alcune condizioni concomitanti tra di loro. Innanzitutto alcuni indici, come il rapporto tra attività e redditi da un lato e concentrazione dell'investimento dall'altra, fanno presumere che siano stati allocati ad alcuni risparmiatori prodotti finanziari non compatibili con il loro profilo di investimento. Occorre inoltre considerare che la vendita di prodotti a clienti non professionali è stata spesso effettuata in relazione ad altri servizi prestati dalle 4 banche agli stessi clienti e quindi con il possibile condizionamento di questi ultimi all'acquisto. È quindi opportuno ricordare che la responsabilità di porre rimedio alla vendita impropria di prodotti finanziari è in primo luogo delle banche stesse. Il Governo e le autorità italiane di vigilanza sono determinati a contrastare eventuali altre condotte di questo tipo e a prevenirne di nuove rinforzando i presidi normativi e regolamentari, la qualità dell’informazione e l’incisività dei controlli. Infine si segnala che il burden sharing a carico dei detentori di obbligazioni subordinate emesse da queste 4 banche poste in risoluzione ha avuto luogo nel 2015 e ha riguardato titoli di debito emessi prima della pubblicazione delle nuove regole europee sul risanamento e la risoluzione, avvenuta il 12 giugno 2014. Dal 1 gennaio 2016 questo nuovo quadro di regole è parte integrante dell’ordinamento italiano in vigore e pienamente applicabile in tutte le sue componenti. INDENNIZZI AUTOMATICI Gli investitori che hanno acquistato entro il 12 giugno 2014 obbligazioni emesse dalle 4 banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso possono chiedere al Fondo l’erogazione di un indennizzo automatico se ricorre una delle seguenti condizioni: patrimonio mobiliare dell’investitore di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2015;

ammontare del reddito lordo ai fini Irpef dell’investitore nell’anno 2015 inferiore a 35.000 euro.

L’importo dell’indennizzo automatico è forfettario, pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, al netto di oneri e spese connessi alle operazioni di acquisto e della differenza tra rendimenti ottenuti e tasso sui Btp. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario è indirizzata al Fondo e deve indicare il nome, e l’indirizzo (anche digitale) dell’investitore, la banca in liquidazione presso la quale sono stati acquistati i titoli, gli strumenti finanziari acquistati, le rispettive quantità, gli oneri connessi all’acquisto. L’investitore deve anche allegare la documentazione relativa al contratto di acquisto delle obbligazioni, i moduli di sottoscrizione o l’ordine di acquisto, le attestazioni degli ordini acquisiti, copia della richiesta di pagamento alla banca in liquidazione del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati, una dichiarazione sulla consistenza patrimoniale o sull’ammontare del reddito. Il Fondo verifica la completezza della documentazione, la sussistenza delle condizioni, calcola l’importo dell’indennizzo e procede alla liquidazione.

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