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Cronaca

Scritte al Curi, annullati altri 6 daspo ai tifosi aretini

La sentenza del Tar ha dato ragione ai sostenitori aretini, diffidati per 15 mesi e difesi dall'avvocato Ciabattini. Erano stati identificati tramite telecamere di videosorveglianza stradale e geolocalizzazione mediante celle telefoniche, elementi che secondo i giudici non sono sufficienti per giustificare, anche in termini indiziari, l’attribuzione dei fatti contestati

Salgono a sette i daspo annullati dal Tar a favore di altrettanti tifosi aretini che in un primo momento si erano visti comminare la misura per un periodo di 15 mesi perché ritenuti responsabili per scritte vergate con la bomboletta spary di colore nero nella cancellata dello stadio di Perugia pochi giorni prima del derby del 5 ottobre 2020. 

I tifosi, tutti difesi dall'avvocato aretino Giulio Ciabattini, avevano già avuto la sospensiva del provvedimento e oggi il tribunale amministrativo regionale di Perugia ha definitivamente messo la parola fine sulla vicenda, cancellando il daspo per tutti. 

La prima decisione di questo tipo era arrivata qualche settimana fa per il primo dei sette tifosi e adesso il quadro si è completato.

Il fatto

Il 5 ottobre 2020 l'Arezzo giocò al Comunale il derby con il Perugia e perse 1-0 (gol di Kouan nella ripresa). Qualche giorno prima, tra il 22 e 23 settembre, allo stadio ''Renato Curi'' erano comparse alcune scritte offensive, vergate con una bomboletta spray di colore nero, nei confronti dei tifosi umbri (perugino figlio di troia, anti Grifo crew, perugino montevarchino).

La firma (10 settembre 1923) riconduceva a una matrice aretina e aveva spinto la Digos di Arezzo a sporgere denuncia, con conseguente daspo di 15 mesi per sette sostenitori amaranto, individuati tramite telecamere di videosorveglianza stradale e geolocalizzazione mediante celle telefoniche.

La motivazione delle diffide stava nel fatto che le scritte vergate sui muri e sulle cancellate dello stadio perugino non erano passate inosservate, tanto che erano state successivamente pubblicizzate sui social e commentate con vigore dai tifosi del Perugia.

Inoltre avevano innescato un innalzamento del livello di rischio, già di per sé elevato per la storica rivalità tra le tifoserie, richiedendo l’incremento del numero degli operatori delle forze dell’ordine dispiegati in occasione dell’incontro di calcio tra le due squadre del 5 ottobre. 

Le motivazioni

Secondo i giudici, ''la presenza di due autovetture riferibili ai ricorrenti a Castiglion Fiorentino e a  Cortona, in direzione Perugia e poi Arezzo, e la mera presenza dei telefoni cellulari dei ricorrenti nelle zone di Perugia coperte dalle celle telefoniche in cui essi furono agganciati, non appaiono di per sé sufficienti per giustificare, anche in termini indiziari, l’attribuzione dei fatti contestati''.

Non solo, il Tar ha anche sottolineato che ''l'esercizio del potere di prevenzione si connota per una elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto in vista della tutela dell’ordine pubblico, ma tale discrezionalità, per non trasformarsi in arbitrio, deve essere esercitata attraverso valutazioni non inattendibili e congruamente motivate, avuto riguardo ad oggettive segnalazioni e circostanze di fatto specifiche''.

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