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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Processo Coingas, la difesa di Macrì: "Mai spinto Staderini ad affidare consulenze a Rason. La nomina? Nessun abuso d'ufficio"

Dopo la lunga requisitoria del procuratore Rossi, che questa mattina ha chiesto per l'ex presidente di Estra condanne per un totale di 6 anni, oggi la parola è passata all'avvocato Antonio Viciconte che ha chiesto l'assoluzione

Una lunga arringa difensiva e la richiesta finale: "Assolto perché il fatto non sussiste". Si è concluso così l'intervento di Antonio Viciconte, il legale di Francesco Macrì. L'ex presidente di Estra è accusato di peculato e di abuso d'ufficio. Questa mattina, nella sua requisitoria, il pm Roberto Rossi ha chiesto condanne di 4 anni e 6 mesi per l'accusa di peculato (in relazione alle consulenze stipulate da Coingas con lo studio di Olivetti Rason, con il commercialista Cocci e con l'avvocato Bigiarini) e un anno e 6 mesi per quella di abuso d'ufficio (per la nomina a presidente di Estra). 

Diametralmente opposta a quella della procura la ricostruzione della difesa che di fronte al collegio presieduto dal giudice Filippo Ruggiero, ha ribadito i due punti salienti di tutta la strategia: Estra non sarebbe una società di diritto privato sotto controllo pubblico e la nomina di Macrì non sarebbe stata fatta esclusivamente dal Comune di Arezzo - nel quale era consigliere - ma dal cda di Estra.

La natura di Estra

Nella parte iniziale dell'arringa Viciconte ha sottilineato che "Coingas non possa essere ritenuta un organismo di diritto pubblico, essendo del tutto irrilevante la partecipazione azionaria in Estra spa finalizzata alla ripartizione dei dividendi. Coingas non è neppure un’impresa pubblica annoverabile nella disciplina degli enti aggiudicatori, prevista dal codice dei contratti pubblici, giacché essa è una holding che non svolge direttamente nessuna delle attività previste dal predetto codice". Premessa questa che porta il legale a sostenere che Coingas non sia assoggettata "all’osservanza degli obblighi di evidenza pubblica in relazione al conferimento di appalti di servizi, quali quelli di consulenza legale", quelli cioè presi in considerazione nella formulazione del capo di imputazione.

La tesi dell'accusa, infatti, indica Macrì come "istigatore del delitto di peculato" perché avrebbe spinto Staderini a affidare le consulenze a Rason e Bigiarini (in qualità di intermediario). La replica della difesa ha sottolineato invece che "nessun elemento in tal senso emerge dal compendio probatorio assunto". Nella sua ricostruzione Viciconte ha sostenuto che fu per trovare una soluzione ai problemi di Staderini che, insieme a Macrì e Olivetti Rason, si recò "a Milano per parlare con un dirigente della banca che aveva rapporti professionali con Olivetti Rason. Ma l’episodio rimane circoscritto a questa tematica". Ed ha poi sottolineato che "Macrì non ha imposto alcunché rispetto all’operato del legale in Coingas né vi è alcun elemento, nemmeno indiziario, che possa far desumere che il Macrì sapesse di come si svolgeva in concreto il relativo rapporto professionale."

Per quanto riguarda il capo di imputazione di abuso d'ufficio per la nomina a presidente di Estra, la linea della difesa è rimasta costante: Estra è una società non soggetta a controllo pubblico e in questo senso, ha ricordato Viciconte, "appare fondamentale l’operazione condotta nel 2016 volta all’emissione di un prestito obbligazionario, con cui Estra ha confermato la propria presenza sul mercato obbligazionario internazionale, al fine di finanziare le attività del gruppo. Si può, pertanto, affermare che la fisionomia di Estra è contrassegnata dall’indipendenza e dall’autonomia, dall’apertura al libero mercato e dall’adozione del modello privatistico, che non ne consentono la riconducibilità all’ente pubblico o anche alla società in house". In altre parole secondo la difesa "Estra è una società operante sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, cosicché la posizione dell’ente pubblico “controllante” (che, peraltro, nel caso di specie neppure si ravvisa) non è quella di committente/concedente pubblici servizi, ma semplicemente quella di un socio di società di capitali"

Ne segue che la nomina del presidente sarebbe stata fatta dai soci e non solo dal Comune di Arezzo, venendo meno così la norma secondo la quale "debba essere l’amministrazione locale presso cui si esercita la carica di consigliere comunale ad avere il potere di conferire l’incarico di amministratore presso la società in controllo pubblico". Viciconte solleva poi la questione "territoriale": "Scopo ultimo della norma (Severino ndr) è impedire che chi abbia rivestito una particolare carica elettiva possa al contempo amministrare attivamente nel medesimo ambito territoriale", ma Estra sottolinea la difesa è presente in 142 comuni delle provincie di Arezzo, Siena, Prato e Ancona. 

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