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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Autista Tiemme sospeso perché non faceva biglietti a bordo. Il giudice: "Sanzione illegittima"

Il giudice del tribunale del lavoro di Arezzo ha accolto il ricorso presentato dall'autista di Tiemme

"Si evince l’assoluta infondatezza ed illegittimità della sanzione comminata al ricorrente". È con questa formula che il giudice del lavoro, presso il tribunale di Arezzo, Giorgio Rispoli, ha accolto il ricorso presentato dall'autista e sindacalista Claudio Palazzi, assistito dall'avvocato Letizia Martini, contro l'azienda Tiemme. La vicenda è quella che ha visto come protagonista il lavoratore il quale venne sospeso per due giorni dal lavoro poiché si era rifiutato di emettere biglietti a bordo del mezzo durante il servizio. "Non li faccio senza condizioni di sicurezza" aveva dichiarato Palazzi nell'ottobre del 2018. Un mese dopo le sue dichiarazioni pubbliche, rese in qualità non solo di operatore del settore ma anche di coordinatore Cobas per la provincia di Arezzo, gli venne comminata la sospensione. L'accusa mossa in quella circostanza da parte di Tiemme sosteneva come “in 2 data 8 ottobre 2018, alla fermata San Donato ad Arezzo nella linea 2 da lei svolta, i verificatori hanno avuto diversi problemi durante i controlli a bordo, in quanto lei dichiarava di non avere biglietti a bordo. Da un controllo effettuato risulta che lei non abbia segnalato nel diario di bordo l’esaurimento della dotazione dei titoli di viaggio come prevede la normativa aziendale, inoltre dalla suddetta data ad oggi lei non ha ancora provveduto all’approvvigionamento degli stessi. In relazione ai fatti suesposti vorrà fornire le sue giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della presente, comunicandole che in difetto la sua condotta sarà oggetto di sanzione proporzionata rispetto alle infrazioni addebitate”. L'autista rispose all'azienda di non aver dichiarato nulla e di avere avuto con sé i biglietti. Vecchi, ma ancora validi. Tuttavia le giustificazioni non sono state ritenute valide da Tiemme che decise per la sospensione.

Da qui ne è nato un contenzioso che si è risolto nella giornata del 24 novembre con il pronunciamento da parte del giudice del tribunale del lavoro che, di fatto, ha riconosciuto la legittimità dell'operato dell'autista in quanto "il ricorrente ha dimostrato mediante la propria produzione documentale, l’insussistenza dell’addebito contestato, producendo in giudizio copia di tutti i biglietti in suo possesso (nel numero di 15), evidenziando la numerazione progressiva dei titoli per dimostrare come facessero parte del blocchetto che gli è stato consegnato dall’azienda resistente, precisando che per quanto vecchi l’ufficio vendita titoli ne aveva confermato la validità fino al dicembre 2018".

Per questa ragione il tribunale ha disposto il risarcimento "di quanto indebitamente trattenuto dalla sua retribuzione e anche il Premio di risultato per l’anno 2018, essendo il mancato conseguimento dello stesso nella misura dovuta unicamente cagionato dalla sanzione disciplinare impugnata" oltre al pagamento "delle spese di lite, che liquida in 981 euro".

"L'essenza della giustizia consiste in una costante e perpetua volontà di riconoscere a ciascuno il suo diritto - sostiene il lavoratore, nonché sindacalista Cobas - Il risultato ottenuto riconosce l'integrità usata nello svolgere il mestiere".

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