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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Chimet, reati prescritti: le motivazioni della Cassazione. L'azienda: "Il caso poteva concludersi in primo grado"

E' stata depositata la sentenza della Corte di Cassazione che contiene le motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di prescrizione dei reati contestati, in merito all'inchiesta Chimet, per Sergio Squarcialupi - presidente del CdA aziendale...

E' stata depositata la sentenza della Corte di Cassazione che contiene le motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di prescrizione dei reati contestati, in merito all'inchiesta Chimet, per Sergio Squarcialupi - presidente del CdA aziendale per il quale era stata quantificata una condanna a 1 anno e 4 mesi in primo grado - e per il funzionario della Provincia di Arezzo Patrizio Lucci, che era stato condannato a un anno per la concessione di autorizzazioni a Chimet senza Via (Valutazione di impatto ambientale).

Qui la sentenza

La Cassazione - spiega una nota Chimet - critica pesantemente la sentenza della Corte d'Appello di Firenze e, nella sostanza, ne ribalta i contenuti, stigmatizzando numerose lacune motivazionali. Sulla mancanza della Via, la sentenza riconosce la insussistenza della colpa di Sergio Squarcialupi. Nel tempo aveva fatto legittimo affidamento sulla bontà dei tanti provvedimenti rilasciati a favore di Chimet e sulla stessa archiviazione disposta dal tribunale di Arezzo nel 2001, quindi fu corretta la sua assoluzione in primo grado. Anche sulla questione dei fanghi rossi e sulle omesse comunicazioni agli enti relativi all'inizio dei procedimenti di bonifica, la Cassazione fa chiarezza mettendo in evidenza la mancanza di prova circa la riconducibilità della contaminazione nei campi di Albergo alla Chimet e, comunque al dottor Sergio Squarcialupi che, dunque, non era tenuto ad effettuare alcuna comunicazione. Mentre, con riguardo alla contaminazione dei campi limitrofi allo stabilimento, la Corte di Cassazione dà atto che la comunicazione di avvio del procedimento di bonifica fu effettuata in maniera completa il 19 marzo del 2008 e che, dunque, già prima della sentenza di primo grado era intervenuta la prescrizione. Assoluto difetto di motivazione anche con riguardo al reato di miscelazione di rifiuti in violazione della legge. Sul punto, dice la Cassazione, la Corte d'Appello ha sostanzialmente omesso di rispondere alle obiezioni della difesa di Squarcialupi, senza spiegare la ragione per cui i rifiuti dovessero continuare a soggiacere al divieto di miscelazione durante la loro lavorazione. Sulle pretese risarcitorie delle parti civili, la Corte Cassazione chiude la porta alla possibilità di avanzare richieste relative all'attività asseritamente svolta in mancanza di valide autorizzazioni, mentre lascia aperta una improbabile possibilità di proseguire il giudizio di fronte alla Corte d'Appello civile per l'omessa comunicazione dei presenza dei fanghi rossi nei campi di Chimet. Dopo nove anni mezzo di vicende giudiziarie, si conclude positivamente ciò che avrebbe potuto chiudersi in primo grado, se non già, per la gran parte delle ipotesi, durante le indagini.

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