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Non solo Fisco

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A cura di Enrica Cherici

Tutte le procedure per consumatori e aziende per affrontare il sovraindebitamento

Nuova puntata di #NonSoloFisco realizzata da Arezzo Notizie in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Arezzo

Il caso del sovraindebitamento, il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e il ruolo degli organismi di composizione della crisi sono i temi al centro dell'analisi della rubrica #NonSoloFisco che Arezzo Notizie porta avanti in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Arezzo. 

La normativa ha recentemente subito delle modifiche e delle integrazioni attraverso il decreto legislativo n. 83 del 17 giugno scorso e che è entrato in vigore il 15 luglio.

La definizione

Il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (ex fallimento), intesa come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

La norma contempla tre modalità distinte, in funzione dello status soggettivo del debitore.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

I soggetti in campo sono il consumatore stesso, l'organismo di composizione della crisi, detto anche gestore della crisi e il tribunale.

Il consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, eventualmente svolta, anche se socia di una società, purchè per debiti estranei a quelli sociali” – (art. 2 lett. e).

Il consumatore sovraindebitato può proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei propri debiti che indichi in modo specifico modalità e tempi per superare la crisi da sovraindebitamento (art. 67). Il piano ha contenuto libero, solitamente la durata ha un orizzonte temporale di 5 anni, si possono prevedere falcidie dei debiti rispettando le cause di prelazione. Il mutuo sull’abitazione principale, qualora vi siano determinati presupposti, può continuare ad essere pagato in base al piano di ammortamento originario.

L’iter di accesso alla procedura prevede che il consumatore faccia domanda all’Occ del proprio territorio (che nomina ordinariamente due gestori della crisi) allegando alcuni documenti: l'elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, le informazioni sulla consistenza del proprio patrimonio, l'ndicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni, la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, l'ndicazione degli stipendi, dei salari, delle pensioni e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con indicazione delle somme necessarie al mantenimento della sua famiglia.

I gestori della crisi indicati dall’Occ, esperite le proprie attività di analisi e di verifica della documentazione ricevuta e della proposta presentata dal debitore, redigono una relazione particolareggiata, che contenga anche l’indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza usata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e depositano il tutto, unitamente all’istanza presentata dal consumatore, al Tribunale competente per territorio di residenza, che lo assegna ad un giudice in via monocratica (art. 68).

Cause soggettive ostative all’accesso della procedura (art. 69):

    1) - Se il consumatore è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti

    2) - Se il consumatore ha già beneficiato per due volte dell’esdebitazione

    3) - Se l’indebitamento è causato da colpa grave, malafede, frode ovvero se ha consapevolmente assunto un debito irragionevole rispetto ai propri redditi.

Il giudice, se la proposta ed il piano sono ritenuti ammissibili, dispone con decreto che ne sia data la comunicazione a tutti i creditori, da eseguirsi a cura dell’Occ (art. 70), per eventuali loro osservazioni, con termini temporali ben precisi.

Da questa data e su istanza del debitore, il giudice può disporre la sospensione del procedimento di esecuzione forzata e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o parte di esso. Il giudice, verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni eventuale contestazione dei creditori, omologa il piano con sentenza e dichiara chiusa la procedura.

L’Occ dopo l’omologa del piano che formalmente chiude la procedura, vigila sulla corretta esecuzione del piano stesso, dando esecuzione a quanto ivi contenuto (vendite, pagamenti e quant’altro) relazionando al giudice delegato con cadenza semestrale (art. 71). Terminata la procedura come omologata, l’Occ presenta una relazione finale.

A questo punto si aprono tre scenari possibili:

1) Relazione finale positiva: piano terminato conformemente a quanto depositato inizialmente, si passa quindi al Decreto di Chiusura e alla procedura di esdebitazione.

2) Relazione finale con evidenza del fatto che il piano non è stato correttamente o integralmente eseguito, quindi Il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano e i termini entro cui farlo, se nonostante ciò non si può portare a termine piano c'è la revoca dell'omologa, altrimenti arriva l'esdebitazione.

3) Relazione finale negativa o revoca dell'omologa su istanza del debitore viene disposta la consersione in liquidazione controllata. (art. 73).

E’ possibile instaurare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a carattere familiare (art. 66).

I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul «concordato minore». Si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Le masse attive e passive rimangono comunque distinte.

Il concordato minore (artt. 74 e ss.)

I soggetti a cui è rivolta la procedura del concordato minore sono i piccoli imprenditori, i professionisti, l'mprenditore agricolo; al loro fianco c'è sempre il gestore della crisi e il tribunale.

I soggetti che non sono consumatori, ovvero i soggetti dotati di partita iva, che non superano le soglie della liquidazione giudiziale (ex fallimento), possono fare domanda per accedere al cosiddetto concordato minore. Si tratta di professionisti ed esercenti un’attività di lavoro autonomo, imprese agricole, di qualsiasi dimensione, imprese di minori dimensioni (patrimoniali ed economiche), socio ed amministratore (o gestore) di società, per debiti inerenti l’attività di impresa. Nel caso di specie è prevista la continuazione dell’attività imprenditoriale. E’ previsto altresì, in determinate condizioni, il pagamento del mutuo ipotecario su un immobile strumentale secondo l’originario piano di ammortamento, con autorizzazione del giudice.

L’iter è il medesimo dell’istituto precedente, ovvero l’imprenditore minore fa domanda di nomina dei gestori della crisi all’Occ competente territorialmente che, redatta la relazione particolareggiata, deposita tutto in tribunale.

La domanda deve contenere il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva relative agli ultimi 3 esercizi, l'elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, l'ndicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni, l'indicazione degli stipendi, dei salari, delle pensioni e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con indicazione delle somme necessarie al mantenimento della sua famiglia.

I gestori della crisi indicati dall’Occ, esperite le proprie attività di analisi e di verifica della documentazione ricevuta e della proposta presentata dal debitore, redigono una relazione particolareggiata, che contenga: l’indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza usata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni, l’indicazione di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione ricevuta a supporto della domanda, nonché sulla convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, l’indicazione presumibile dei costi della procedura, la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori, l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, se esistenti.

Quindi depositano il tutto, unitamente all’istanza presentata dal debitore, al Tribunale competente, che delibera in composizione monocratica (art. 76). Il Giudice, se la domanda è ritenuta ammissibile, dichiara aperta la procedura e dispone che ne sia data comunicazione a tutti i creditori, che devono votare la proposta.

Vige il silenzio assenso, la maggioranza è raggiunta con il 50%+1 dei voti favorevoli dei creditori ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza di quelli ammessi al voto, è necessaria anche la maggioranza per teste dei voti ammessi (art. 79). Non si conteggiano i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. Non sono ammessi al voto il coniuge ed i parenti e gli affini entro il quarto grado, le parti correlate, le società controllate/controllanti ed i creditori in conflitto di interesse.

Su istanza del debitore (art. 78) il giudice può disporre, fino a che non vi sia il provvedimento di omologa definitivo, l’impossibilità, a pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi, ne’ di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori. Se la maggioranza viene raggiunta, il Concordato Minore viene omologato. Salvo patto contrario, l'omologa produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ma non per le fideiussioni prestate. I soci possono in autonomia presentare istanza in proprio.

Cause soggettive ostative all’accesso della procedura (art. 77): se mancano i documenti richiesti (bilanci – dichiarazioni fiscali - - situazione economico patrimoniale); se il debitore ha requisiti dimensionali sopra soglia; se il debitore è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti; se il debitore ha già beneficiato per due volte dell’esdebitazione; se l’indebitamento è causato da colpa grave, malafede, frode.

L’Occ vigila sulla corretta esecuzione del piano, il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano proposto. L’Occ vigila sulla corretta e puntuale esecuzione del decreto, riferendo al Giudice per iscritto ogni sei mesi.

Terminata l’esecuzione del piano l’Occ presenta una relazione finale, con i seguenti possibili scenari.

1 - Relazione positiva, quindi il giudice liquida il compenso dell’Occ (la nuova norma ha cambiato modalità)

2 - Se il piano non è stato eseguito integralmente o correttamente il giudice indica gli atti necessari e le tempistiche per l’esecuzione dello stesso.

3 - Se il piano non è stato portato a termine il giudice revoca l’omologa.

La revoca dell’omologa può essere fatta su istanza del debitore, del PM o d’ufficio (art. 82) quando: sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, quando sia stata sottratta o dissimilata una parte di attivo o siano state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultino commessi atti in frode diretti a defraudare le ragioni dei creditori, quando il piano risulti inattuabile. In ogni caso di revoca, su istanze di parte, il giudice dispone la conversione in liquidazione del patrimonio.

La liquidazione controllata del patrimonio (Artt. 268 e ss.)

L'operazione è destibata a qualsiasi soggetto purché sovraindebitato, poi sarà coinvolto il Gìgestori della crisi, i liquidatori e il tribunale.

Il debitore in stato di sovraindebitamento può infine richiedere al Tribunale competente l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Se il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, se l'insolvenza riguarda un imprenditore, dal pubblico ministero. La domanda può essere presentata da un creditore del sovraindebitato solo qualora il debito sia maggiore di euro 50.000. Non sono compresi nella liquidazione: 1) i crediti impignorabili, 2) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, 3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in un fondo patrimoniale, 4) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Al ricorso deve essere allegata una relazione particolareggiata, redatta dall’Occ, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Il gestore della crisi deve provvedere alla verifica delle informazioni ricevute dal sovraindebitato mediante verifica presso i competenti uffici. Una volta depositata la domanda presso il Tribunale competente territorialmente, valutata la presenza di tutta la documentazione, il Tribunale dichiara aperta la procedura di Liquidazione, nominando il giudice delegato, il liquidatore. Dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato dal liquidatore. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, la sua esecuzione rimane sospesa fino alla eventuale dichiarazione del liquidatore di voler subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendosene i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Il compito del liquidatore è quello di verificare la consistenza della massa dei creditori e procedere alla liquidazione di tutti i beni liquidabili. L’attività del liquidatore consiste (art. 272 ed art. 273): Nella redazione dell’inventario dei beni del debitore, nella redazione di un programma relativo ai tempi ed alle modalità della esecuzione della liquidazione nella formazione dello stato passivo. In presenza di contestazioni del creditore ritenute non superabili dal liquidatore, questi rimette gli atti al giudice delegato, che provvede alla definitiva formazione dello stato passivo con decreto motivato. Sono ammissibili domande tardive fino a quando non siano esaurite le ripartizioni dell’attivo, previa prova dell’istante che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.  Nell’amministrare i beni che compongono il patrimonio da liquidare e nel realizzo delle attività ivi comprese. Il programma di liquidazione (art. 275) è eseguito dal liquidatore che ogni sei mesi ne riferisce per iscritto al giudice delegato. Realizzate le attività, effettuati i riparti ai creditori, il liquidatore presenta il rendiconto di gestione al giudice per la sua approvazione, previa verifica di conformità al programma di liquidazione. La procedura si chiude con decreto.

La liquidazione controllata si può svolgere in un arco temporale che non ha più il limite dei 4 anni ma, novità della riforma, è che il sovraindebitato può fare domanda di esdebitazione dal terzo anno dall’apertura della liquidazione, ottenendola qualora il suo comportamento non abbia arrecato danni alla procedura (ovvero abbia nascosto attività e/o aumentato/diminuito la massa dei debiti) oppure nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode. L’esdebitazione viene dichiarata con decreto motivato del tribunale competente.

L'esdebitazione

L’obiettivo dell’accesso alla procedura è la falcidia dei debiti e l’ottenimento dell’esdebitazione (art. 282). L’esdebitazione consiste nella liberazione dei debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti. L’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione, a meno che non via siano stati atti/fatti in danno o in frode ai creditori. Non rientrano nell’esdebitazione: gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento danni da fatto illecito extra contrattuale.

Condizioni per ottenere l’esdebitazione: Nessuna condanna passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio o altri atti compiuti durante l’esercizio attività di impresa; non abbia distratto attivi o esposto passività fittizie, non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura, non abbia beneficiato dell’esdebitazione nei 5 anni precedenti ovvero già per due volte.

Il debitore incapiente (art. 283)

Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta od indiretta, nemmeno in prospettiva futura, fatto salvo l’obbligo di verifica di tale condizione nei 4 anni dalla richiesta di apertura della procedura, può fare domanda affinchè sia ammesso alla procedura di esdebitazione senza pagamento alcuno.

Se nei 4 anni successivi (con verifica annuale da parte dell’Occ) sopravvengono utilità che permettano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10% queste debbono essere messe a disposizione della procedura.

La valutazione di rilevanza di cui sopra deve essere effettuata su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al sostentamento del debitore e della sua famiglia, conteggiato in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'Isee.

L’Occ, nei 4 anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, compie le verifiche necessarie a valutare l’esistenza delle sopravvenienze. Tale istituto può essere utilizzato solamente una volta.

La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'Occ al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) La copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'Occ, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'Occ, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti, come sopra esposto.

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