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Non solo Fisco

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A cura di Enrica Cherici

Somministrazione lavoro a imprese, ma da agenzie non regolari. Casi anche ad Arezzo

Casi anche ad Arezzo segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, se ne parla nella nuova puntata di #NonSoloFisco la rubrica realizzata in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Arezzo.

Volantini, agenti oppure email che pubblicizzano servizi di esternalizzazione del  lavoro per le imprese, potrebbero sembrare le classiche agenzia interinali, quelle che tutti conosciamo, ma non è proprio così, almeno in alcuni casi accertati anche ad Arezzo. Si tratta invece di agenzie che non sono regolari, non sono infatti iscritte all'albo informatico tenuto presso l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e forniscono uno dei pochi servizi che non sono possibili per legge, cioè l'Come si presentano?intermediadiazione di manodopera, unica forma che non è ammessa in Italia.

Come si presentano? Il messaggio è accattivante del titpo "invece che assumere il lavoratore presso la tua impresa, con 13 o 14 mensilità che ti costa tanto in contributi e tfr, te lo assumiamo noi e poi te lo prestiamo presso la tua azienda e lo utilizzi come meglio credi". Un messaggio allettante che punta sul risparmio che l'azienda avrebbe.

"L'attenzione su questo fenomeno che si è verificato anche ad Arezzo - spiega Lara Vannini dell'Ordine dei commercialisti - ci è stata posta anche dall'Ispettorato del lavoro, anche per mettere in guardia gli imprenditori del territorio di fronte a una tipologia di servizio che non è lecita, che non è ammessa." 

In realtà in caso di esternalizzazione dei servizi in materia di lavoro l’azienda deve

  • Verificare la correttezza nei contratti di appalto e quindi la loro “genuinità”;
  • Verificare la correttezza del contratto di distacco;
  • Verificare la correttezza del contratto di somministrazione;
  • Verificare la non sussistenza di un contratto di intermediazione

Quando un contratto di appalto è genuino?

Il contratto è genuino quando :

  • L'appaltatore ha potere organizzativo e direttivo sul personale:
  • Sceglie quanti lavoratori occorrono
  • Decide se fare sostituzioni e in che misura
  • Stabilisce i turni di lavoro
  • Non svolge solo meri compiti di gestione amministrativa e contabile
  • Determina mansioni e collaborazione logistica (fermo restando il potere di verifica del committente ex art.1662 c.c.)
  • Sussiste l’assunzione del rischio (obbligo di risultato)
  • Corrispettivo in base al risultato
  • Regolazione economica dell’utilizzo dei mezzi di proprietà del committente
  • Sussiste organizzazione dei mezzi necessari (organizzazione di impresa orientata alla realizzazione di un risultato autonomo)
  • Esperienza dell’appaltatore del settore e adeguato know how
  • Competenze dei lavoratori dell’appaltatore, a fronte della scarsa rilevanza delle attrezzature
  • Tipologia di lavoro rientrante nell’oggetto sociale dell’appaltatore
  • Durata, determinata e determinabile, dell’attività
  • Pluri committenza

Indici rilevatori di non genuinità degli appalti

  • L’attività di fatto viene svolta dai dipendenti della ditta appaltatrice presso la ditta committente e  viene svolta ed organizzata dal committente;
  • La ditta committente è proprietaria delle attrezzature necessarie per l’effettuazione del servizio;
  • Il committente si limita a richiedere all’appaltatore solo un certo numero di ore di lavoro, su base mensile, in base alle specifiche esigenze di ogni periodo, con indicazione dei turni, orari, limitandosi l’appaltatore ad abbinare le persone a tali ruoli;
  • Il personale dell’appaltatore  svolge le stesse identiche mansioni svolte dai dipendenti del committente;
  • Il personale dell’appaltatore è inserito stabilmente a tutti gli effetti nel ciclo produttivo del committente.

Il distacco di lavoratori lecito (distacco di lavoro)

E’ il fenomeno che si verifica quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse legato alla gestione dell’impresa, mette temporaneamente a disposizione di un altro datore di lavoro, uno o più lavoratori che sono alle sue dipendenze. La legge stabilisce regole specifiche quando il distacco allontana il lavoratore dalla propria sede originale e quando, a seguito del distacco, cambiano le mansioni alle quali sono assegnati i lavoratori interessati. 

Obblighi del distaccante e del distaccatario

  • Il distaccante deve curare:
  • il pagamento della retribuzione
  • il versamento dei contributi
  • il pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL
  • Il distaccatario deve curare:
  • gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. 

Conseguenze (in breve)

  • diritto di azione del lavoratore per costruire un rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore (il lavoratore può richiedere che il suo rapporto di lavoro venga riconosciuto in capo al committente o al distaccatario)
  • Sanzione amministrativa è di 50€ lavoratore/giorno.  In ogni caso non meno di 5.000 e non più di 50.000 euro
  • Nell’appalto illecito la sanzione è per entrambi 

Contratto di somministrazione

Il lavoro somministrato è un contratto in base al quale l'impresa (utilizzatrice) può richiedere la prestazione di uno più lavoratori ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte in un apposito Albo informatico tenuto presso l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

La somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti (agenzie autorizzate, lavoratori e impresa) legati da due diverse forme contrattuali:

  • il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
  • il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

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