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Venerdì, 19 Aprile 2024
Non solo Fisco

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A cura di Enrica Cherici

Aretina d.o.c.g., giornalista con la passione amaranto. Mamma consapevole, moglie. Dalla tv al web il passo non è stato breve, ma la telecamera l'ho portata con me.

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Il 730 e il modello Redditi. Scadenze, novità e differenze

Il nuovo approfondimento di #NonSoloFisco la rubrica di Arezzo Notizie in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Arezzo

Modello Redditi o 730? Chi deve compilare cosa? Quali classi di redditi sono considerate? Quali sono le novità di quest'anno? È il periodo delle dichiarazioni dei redditi e #NonSoloFisco si occupa di questo grazie alla stretta collaborazione tra la redazione di Arezzo Notizie e l'Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Arezzo.

Di seguito le prime informazioni che sono poi approfondite nella trasmissione video andata in diretta Facebook nei giorni scorsi con la partecipazione della professionista dell'Odcec di Arezzo Lara Vannini.

Scadenze e novità

Dal 2021 i nuovi termini di presentazione del modello per la dichiarazione dei redditi sono slittati al 16 marzo. La domanda pre‐compilata può essere inviata invece entro il 30 settembre e non più il 23 luglio. 

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La principale differenza tra i due tipi di modelli: E’ possibile utilizzare il Modello 730 sol se sono stati percepiti determinati redditi; il modello Redditi può essere sempre utilizzato a prescindere dal tipo di reddito.

Chi può presentare il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2021 hanno percepito: redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto); redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni).

Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2021 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2022 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".

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I documenti da esibire

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati in dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il CAF o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Ade. Il contribuente è tenuto a conservare i documenti relativi al Modello 730/2022 fino al 31 dicembre 2027, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli.

I controlli del Caf e del professionista

I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel Modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Chi deve presentare il modello Redditi

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La dichiarazione congiunta (solo modello 730)

Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nella precedente slide “Chi può presentare il modello 730” e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta. Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

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