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Non solo Fisco

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A cura di Enrica Cherici

Boom di richieste di Partite Iva: per i giovani le agevolazioni del regime forfettario

Nuova puntata di NonSoloFisco, la rubrica di Arezzo Notizie in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Arezzo

Anche ad Arezzo, come nel resto d'Italia, si registra un aumento di richieste di aperture di Partite Iva. Ne sanno qualcosa i commercialisti aretini che si trovano sempre più spesso di fronte giovani e meno giovani che chiedono come poter svolgere la loro professione intellettuale. I dati in genere parlano chiaro: nel 2021 in Italia sono state aperte 369.264 partite iva, con un incremento di oltre il 10% rispetto all'anno precedente. Di queste quasi la metà arriva da giovani fino a 35 anni. In aumento anche il regime forfettario che quest'anno porta con se la novità della fatturazione elettronica. Il 21% delle nuove partite iva è stato aperto nel Centro Italia. In Toscana sono state aperte 23.654 nuove partite iva con un aumento del  8,6% rispetto alle aperture del 2020.

È questa la motivazione che ha spinto #NonSoloFisco verso questo tema con l'obiettivo di fare chiarezza su quali scelte possano fare tutti coloro che hanno l'esigenza di diventare liberi professionisti. La rubrica di Arezzo Notizie in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti si è tenuta in diretta Facebook con la presenza della consigliera dell'Odcec di Arezzo Carla Vilucchi.

La definizione di lavoro autonomo

In base all’ art. 2222 del codice civile, il lavoro autonomo è caratterizzato dall'assenza di vincoli di subordinazione e l'autonomia nell'organizzare i tempi e i modi della prestazione; l'assenza di coordinamento con l'attività del committente e la mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale; la personalità della prestazione; l'assenza di un'organizzazione imprenditoriale.

Inquadramento giuridico

Nell'ambito delle professioni intellettuali occorre, inoltre, distinguere tra professioni ordinistiche e/o regolamentate, il professionista deve essere iscritto in un apposito albo dell'ordine professionale di appartenenza o collegio; professioni non ordinistiche e/o associative, il professionista non è soggetto a questo obbligo, trattandosi di professioni non organizzate in ordini e/o collegi.

Le professioni ordinistiche

La professione ordinistica si basa su un esame di stato obbligatorio e conseguente iscrizione all'albo corrispondente. L'iscrizione è necessaria una sola volta. È prevista, poi, una formazione professionale continua. Gli ordini e i collegi professionali sono enti di diritto pubblico, sottoposti, nella maggior parte dei casi, alla vigilanza del Ministero della Giustizia. Gli albi territoriali sono pubblici e contengono l'elenco di tutti gli iscritti. Tutti gli albi territoriali di ogni professione forma poi l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente.

Le professioni non regolamentate

La L. 14.1.2013 n. 4 ha disciplinato le professioni non organizzate in ordini o collegi, intendendosi (art. 2 della L. 4/2013) "l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 c.c., delle professioni sanitarie (e relative attività tipiche o riservate per legge) e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative".

Il Ministero precisa inoltre che anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito possono svolgere la medesima professione di cui ci si occupa, a differenza di quanto accade per le professioni ordinistiche o regolamentate da collegi, che prevedono obbligatoriamente l'iscrizione ai relativi albi o elenchi.

L'inizio dell'attività per un giovane professionista

L'attività di lavoro autonomo può: avere carattere del tutto episodico e occasionale oppure essere svolta con professionalità abituale.

La collaborazione occasionale

L'effettuazione di un'operazione occasionale non necessita di particolari adempimenti da parte del soggetto esecutore, il quale non è tenuto ad aprire la partita IVA. Il soggetto può limitarsi a rilasciare al committente una notula indicante il corrispettivo della prestazione, riportando, a titolo esemplificativo: i dati anagrafici del prestatore e del committente; il numero e la data della ricevuta;

una breve descrizione della prestazione; l'indicazione che trattasi di operazione fuori campo IVA ex art. 1 e art. 5 del DPR 633/72, con applicazione dell'imposta di bollo di 2,00 euro, se il totale è superiore a 77,47 euro; l'ammontare del compenso pattuito, eventualmente assoggettato alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/73, se il committente è sostituto d'imposta.

Per il contratto di prestazione d'opera non è obbligatoria la forma scritta sebbene, di norma, lavoratore autonomo e committente sottoscrivano appositi contratti. I prestatori di lavoro autonomo occasionale possono svolgere contestualmente altre attività lavorative di tipo sia subordinato sia autonomo, queste ultime con carattere di abitualità e prevalenza. Salvo alcune eccezioni, i dipendenti pubblici non possono rendere prestazioni di lavoro autonomo occasionale, a meno che non siano stati a ciò specificamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53 co. 6 e 7 del DLgs. 30.3.2001 n. 165, art. 1 co. 60 della L. 23.12.1996 n. 662). I compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale corrisposti da un soggetto con qualifica di sostituto d'imposta sono assoggettati ad una ritenuta d'acconto IRPEF del 20% (art. 25 co. 1 del DPR 600/73). I compensi per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono rendicontati con la Certificazione Unica, compilando la sezione "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" e contrassegnando il reddito con la causale "M". In base all'art. 44 co. 2 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003, i soggetti esercenti l'attività di lavoro autonomo occasionale sono obbligati all'iscrizione nella Gestione separata INPS ed al versamento della relativa contribuzione, qualora il reddito annuo derivante dall'attività di lavoro autonomo occasionale svolta superi il limite di euro 5.000 lordi, a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti (circ. INPS 6.7.2004 n. 103). Il reddito di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione poiché, in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta. Su tale importo sono applicate le aliquote proprie della Gestione Separata INPS  (per il 2022 pari al 24%, per gli iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, oppure al 33,72%, negli altri casi). Il versamento della contribuzione è a carico dei committenti, che devono adempiere nell'anno in cui il lavoratore supera il predetto limite. La circ. INPS 6.7.2004 n. 103 ha posto in capo al lavoratore autonomo l'obbligo di comunicare ai committenti interessati, all'inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite predetto. A tal proposito, è opportuno fornire le informazioni necessarie alla liquidazione della contribuzione (importo eccedente la fascia di esenzione e aliquota) direttamente nella nota rilasciata al committente. L'instaurazione di collaborazioni di lavoro autonomo occasionale può comportare la necessità di assolvere alcuni adempimenti da parte del committente. In particolare, i committenti che operano in qualità di imprenditori sono tenuti a effettuare la comunicazione di avvio delle prestazioni occasionali.

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La partita Iva

Nel caso di un lavoro autonomo continuativo è necessario aprire la propria partita Iva che porta con se un proprio regime previdenziale.

La copertura previdenziale dei professionisti è assicurata alternativamente: dalle Casse previdenziali o dalla Gestione separata INPS.

I professionisti iscritti alle proprie casse di appartenenza sono tenuti al versamento di: un contributo soggettivo, calcolato in misura percentuale rispetto al proprio reddito IRPEF (e che in genere prevede una percentuale minima o un importo minimo da versare); un contributo integrativo, calcolato in percentuale (2%, 4%, o 5%, a seconda delle casse) sul valore imponibile ai fini IVA, esponibile in fattura e quindi con possibilità di rivalsa nei confronti del cliente. Le casse di previdenza sono enti che hanno il compito di riscuotere e gestire i contributi previdenziali ed assistenziali dei propri iscritti, al fine di erogare il futuro trattamento pensionistico e di offrire specifici servizi ai propri assistiti, quali quelli preposti al sostenimento del reddito (assegno per il nucleo familiare, indennità di disoccupazione, maternità ecc.) o alla copertura sanitaria.

Gli esercenti arti e professioni non iscritti ad albo professionali o comunque privi di autonoma cassa previdenziale hanno l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS in base a quanto disposto dall'art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 come interpretato autenticamente dall'art. 18 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, anche nel caso in cui non siano tenuti al versamento alla propria cassa di appartenenza (quale un ingegnere già assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato). Per il 2022 l’aliquota contributiva è fissata al 24%, per gli iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, oppure al 33,72%, negli altri casi. La base imponibile sulla quale applicare l'aliquota contributiva è pari al reddito netto professionale, determinato secondo i criteri stabiliti dalla normativa fiscale. Ai professionisti tenuti a versare alla gestione separata è data facoltà di esercitare la rivalsa nella misura del 4% nei confronti dei propri clienti Il DLgs. 26.3.2001 n. 151, il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, estende le tutele previste per la maternità e la paternità anche ai professionisti.

Nel dettaglio la maternità/paternità sono tutelati dal DLgs. 151/2001: agli artt. 64 e ss. per i professionisti iscritti alla gestione separata; agli artt. 70 e ss. per i professionisti con Cassa; garantendo il periodo indennizzabile di 5 mesi (v. Tutela della genitorialità).

Qualora i professionisti abbiano dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori 3 mesi dal termine del periodo di maternità (art. 1 co. 239 della L. 30.12.2021 n. 234). Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l'inizio del periodo di maternità/paternità (dal 1° gennaio al 31 dicembre; circ. INPS 3.1.2022 n. 1).

Il regime fiscale dei professionisti

I soggetti che intraprendono un'attività d'impresa, di arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate: entro i successivi trenta giorni (il termine decorre da quando è posta in essere un'operazione attiva o passiva nell'esercizio dell'attività d'impresa, di arte o professionale); utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Agenzia medesima (modelli AA9/12, per le persone fisiche, AA7/10, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ANR/3 per i soggetti non residenti) (art. 35 del DPR 633/72).

L'Agenzia delle Entrate provvede, alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, oppure entro 4 giorni dalla trasmissione per via telematica, all'attribuzione del numero di partita IVA, che resterà invariato fino al momento della cessazione dell'attività

Codice attività

L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali. La gestione della classificazione è affidata all’Istat nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta sia a livello nazionale che internazionale. A livello nazionale, la classificazione è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa (ad esempio fiscali).

Al fine di supportare gli utilizzatori dell’ATECO, l’Istat rende disponibili gli strumenti per navigare all’interno della classificazione, ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa. Il codice ottenuto non ha valore legale ma può essere utilizzato in sede di registrazione di una partita IVA presso le Amministrazioni di riferimento (ad esempio, Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate).

Alcune semplificazioni

Nell'ordinamento tributario sono disciplinati particolari regimi che, in deroga alle regole generali, riconoscono semplificazioni: nella tenuta delle scritture contabili (regimi contabili diversi da quello ordinario e semplificato); e/o nella determinazione del reddito e nell'applicazione dell'imposta (regimi fiscali). La previsione di regimi derogatori risponde soprattutto alla finalità di agevolare determinati soggetti in ragione, ad esempio: della particolare attività che svolgono (ES. AGRITURISMI); delle ridotte dimensioni che rivestono (es. il regime forfetario per autonomi); della particolare natura giuridica che assumono (es. Società agricole)

Il regime forfettario

Il regime fiscale agevolato per autonomi (o forfetario) è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa e di arti o professioni (art. 1 co. 54 della L. 190/2014) e consiste nell’assoggettamento ad una imposta sostitutiva unica dell’imponibile determinato in funzione di un coefficiente di redditività prefissato dalla legge. In pratica la determinazione del reddito imponibile non è determinata quale differenza tra ricavi e costi, ma come frazione dei ricavi realizzati. Il regime forfetario è applicabile a condizione che, al contempo, nell'anno precedente: siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000,00 euro; siano sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi (art. 1 co. 54 della L. 190/2014). Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione di inizio di attività di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al co. 54 dell'art. 1 della L. 190/2014 (art. 1 co. 56 della L. 190/2014).

Cause ostative

Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito (lett. a). Residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo) (lett. b). Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art. 53 co. 1 del DL 331/93) (lett. c). Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività: partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR); controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lett. d). Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis). Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-ter).

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Imposta sostitutiva

Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al 15%.

Riduzione dell'aliquota per inizio attività: I soggetti che iniziano l'attività possono beneficiare della riduzione al 5% dell'aliquota d'imposta per i primi 5 anni dell'attività (art. 1 co. 65 della L. 190/2014). Per usufruire dell'agevolazione: il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare di ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non dev'essere superiore a 65.000 euro.

Esonero dalla tenuta delle scritture contabili: I soggetti forfetari sono esonerati, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

Esonero dagli ISA: I contribuenti in regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma sono tenuti ad indicare specifiche informazioni relative all'attività in sede di dichiarazione dei redditi

Fruibilità di agevolazioni: Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario

Esonero adempimenti IVA: I soggetti in regime forfetario non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. I soggetti in regime forfetario sono esonerati dai principali adempimenti previsti ai fini dell'imposta (ad esempio, liquidazione e versamento, registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi, dichiarazione annuale), mentre restano obbligati alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.

Fatturazione elettronica

A decorrere dall'1.7.2022, per i soggetti in regime forfetario che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, è attivo l'obbligo di emissione della fattura elettronica via SdI; l'obbligo di fatturazione elettronica sarà operativo in via generalizzata per tutti i soggetti in regime forfetario a decorrere dall'1.1.2024. Resta comunque fermo l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. L'emissione di fatture in formato elettronico comporta la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto disposto dall'art. 39 del DPR 633/72. A tal fine, è possibile avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle Entrate

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