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Non solo Fisco

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A cura di Enrica Cherici

Avvisi bonari, rottamazione dei ruoli e stralcio delle cartelle: la tregua fiscale 2023

Nuova puntata di #NonSoloFisco la rubrica di Arezzo Notizie in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Arezzo

La Legge di Bilancio 2023 contiene un lungo capitolo sulla tregua fiscale, con misure che il contribuente può usare per sanare diversi tipi di irregolarità: tasse non pagate per le quali sono arrivate le comunicazioni del Fisco, nuovi ravvedimenti su imposte non pagate ma ancora non contestate, rottamazione cartelle esattoriali, stralcio automatico per debiti fino a mille euro. Ed un’articolata casistica di agevolazioni per le liti pendenti.

Scheda riepilogativa

Definizione

Ambito applicativo

Ravvedimento operoso speciale

Violazioni dichiarative commesse sino al 31.12.2021

Definizione delle violazioni formali

Violazioni formali commesse sino al 31.10.2022

Definizione degli avvisi bonari

Periodi di imposta 2021, 2020, 2019 e bonari con dilazione in essere all'1.1.2023

Definizione degli accertamenti con adesione

Atti impugnabili all'1.1.2023 o notificati sino al 31.3.2023; oppure relativi a PVC/inviti consegnati/notificati entro il 31.3.2023

Definizione degli accertamenti

Atti impugnabili all'1.1.2023 o notificati sino al 31.3.2023

Definizione degli avvisi di recupero del credito di imposta

Atti impugnabili all'1.1.2023 o notificati sino al 31.3.2023

Regolarizzazione rate istituti deflativi

Rate scadute all'1.1.2023

Definizione delle liti pendenti

Liti pendenti all'1.1.2023

Conciliazione agevolata

Liti pendenti in primo o secondo grado all'1.1.2023

Rinuncia agevolata in Cassazione

Liti pendenti in Cassazione all'1.1.2023

Rottamazione dei ruoli

Carichi consegnati dall'1.1.2000 al 30.6.2022

La definizione agevolata degli avvisi bonari

La definizione consente di ridurre al 3% le sanzioni, ordinariamente del 30%, contestate in avvisi bonari emergenti da liquidazione automatica della dichiarazione relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 se il termine di 30 giorni per il pagamento non sia scaduto all'1.1.2023.

Possono essere definiti anche gli avvisi sui quali, a prescindere dal periodo di imposta, sia già in essere una dilazione.

Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve, in armonia con l'art. 2 del DLgs. 462/97, accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l'intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%.

Ambito applicativo

Gli avvisi bonari emessi ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73 e dell'art. 54-bis del DPR 633/727, a seguito della liquidazione delle dichiarazioni ed inviati al contribuente o all'intermediario abilitato

Gli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all'1.1.2023 e quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all'1.1.2023. Sulle somme spettanti sono dovuti gli interessi nella misura del 3,5% annuo, come prevede l'art. 6 co. 1 del DM 21.5.2009. Possono essere definiti anche gli avvisi sui quali, a prescindere dal periodo di imposta, sia già in essere una dilazione. Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali, quale che sia l'importo da dilazionare. Opera il regime dei lievi inadempimenti ex art. 15-ter del DPR 602/73: insufficiente versamento, per una frazione non superiore al 3%, e, in ogni caso, a 10.000,00 euro; tardivo versamento non superiore a 7 giorni. Tuttavia, specie per quanto riguarda la totalità delle somme o la prima rata, è bene rispettare rigorosamente il termine.

La definizione può riguardare anche avvisi bonari ricevuti all'1.1.2023, per qualunque periodo d'imposta siano stati emessi, a condizione che il contribuente stia ancora pagando somme avendo fruito della dilazione.

Link utili

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4990168/Definizione+agevolata+rateazioni+in+corso+commi+155-156+LB+2023+v1.4.xlsx/77d049b3-c6c1-c00d-c2fa-0831a6b635cb

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/comunicato-stampa-del-27-gennaio-2023

La rottamazione dei ruoli

Con l'art. 1 co. 231 ss. della L. 197/2022 è stata introdotta una rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito inerenti a carichi affidati dall'1.1.2000 al 30.6.2022, che comporta per chi ne fruisce lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative: previa domanda che va presentata entro il 30.4.2023 utilizzando il modello approvato da Agenzia delle Entrate-Riscossione; fruibile altresì da chi, avendo presentato la domanda relativa a una delle rottamazioni dei ruoli precedenti (si pensi all'art. 6 del DL 193/2016 o all'art. 3 del DL 119/2018), non ha poi pagato le rate e, per questa ragione, è decaduto dalle rottamazioni stesse; pagando il dovuto in massimo 18 rate.

Rientrano nella definizione non solo i ruoli ma anche i carichi derivanti da accertamento esecutivo e avviso di addebito INPS. Gli Agenti della Riscossione forniscono, nell'area riservata del sito o presso gli sportelli, ogni informazione utile. I debitori che, in riferimento al DL 193/2016 o al DL 119/2018, non hanno presentato istanza di rottamazione, possono beneficiare della rottamazione in oggetto, presentando domanda entro il 30.4.2023. Se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda. Anche i debitori che hanno pagato parzialmente il debito sono ammessi, senza però possibilità di ripetere il versato.

Possono beneficiare della rottamazione anche coloro i quali sono decaduti da una pregressa rottamazione dei ruoli, secondo le regole della L. 197/202221. Questi debitori, pur essendo decaduti, fruiscono di un trattamento migliore rispetto a quello contemplato per le rottamazioni alle quali avevano aderito, posto che si ha lo stralcio non solo degli interessi di mora ma di tutti gli interessi oltre che dei compensi di riscossione. L'art. 1 co. 246 della L. 197/2022 enuncia, in maniera tassativa, le fattispecie escluse dalla sanatoria: risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali); IVA riscossa all'importazione; somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune, ex art. 16 del regolamento UE del Consiglio 13.7.2015 n. 2015/1589; crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

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Link utili

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/prospetto-informativo/

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/cosa-succede-dopo/

Lo stralcio delle cartelle

Sono automaticamente annullati i debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd. "rottamazione-ter" o nel cd. "saldo e stralcio "

Più precisamente, tale annullamento - effettuato, per espressa disposizione dello stesso comma 222, alla data del 31 marzo 2023 - ha ad oggetto l'importo residuo del debito calcolato al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dalle predette amministrazioni agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015.

Per consentire il discarico senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e l'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione dovrà trasmettere allo stesso ente, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, in conformità alle specifiche tecniche a suo tempo adottate con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015 le somme corrisposte anteriormente alla data dell'annullamento - vale a dire 31 marzo 2023 - restano definitivamente acquisite. L'annullamento dei debiti fino a euro 1.000 non si applica ai debiti relativi ai carichi recanti: le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (cfr. rinvio all'articolo 3, comma 16, lett. a), del d.l. n. 119 del 2018); i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti (cfr. rinvio all'articolo 3, comma 16, lett. b), del d.l. n. 119 del 2018); le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (cfr. rinvio all'articolo 3, comma 16, lett. c), del d.l. n. 119 del 2018); le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020; l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Link utili

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/ultimi-provvedimenti-normativi-riscossione/legge-bilancio-2023/

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