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Unioni civili. Agnelli: "Non le celebrerò", Ghinelli: "Non mi oppongo". Arcigay: "Per noi saranno matrimoni"

Secondo quanto previsto dalla normativa, le coppie omosessuali non potranno contrarre un vero e proprio matrimonio. Però potranno unirsi civilmente davanti a un ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni

C'è chi ha brindato. Chi ha storto il naso. Chi lo ha visto come un gesto di civiltà. Chi ha detto che non condivide ma accetta. Poi però, c'è anche chi ha deciso di fare 'obiezione di coscienza' e dichiarare (anzi ribadire) di non voler in alcun modo celebrare unioni tra coppie omosessuali. Dopo l'approvazione della legge sulle unioni civili anche Arezzo torna a dibattere su uno dei temi che spaccando l'opinione pubblica. Di fatto, secondo quanto previsto dalla normativa, le coppie omosessuali non potranno contrarre un vero e proprio matrimonio. Però potranno unirsi civilmente davanti a un ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

"Per noi saranno matrimoni a tutti gli effetti - ha affermato Veronica Vasarri, presidente Arcigay Arezzo - questa legge è un primo passo in avanti. Certo, ci sono delle correzioni da fare ma, alla fine, anche l'Italia è riuscita ad arrivare a un testo che riconosca l'unione affettiva tra due uomini e tra due donne".

Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli invece, in un'intervista rilasciata a Repubblica.it, afferma: "io sono culturalmente contrario ma non mi opporrò certo a una legge dello Stato, la disobbedienza che dice Salvini non credo si possa fare. E anzi non ci sarebbe nulla di più incivile di relegare in un ghetto le unioni civili ora che sono approvate. Io non le avrei fatte. Perché le priorità del Paese sono altre e perché io ritengo che la famiglia sia tra un uomo e una donna. Io non celebro nemmeno i matrimoni, sono divorziato, figuriamoci se mi metto a sposare persone. Ma se lo Stato ha sancito l'esistenza di un diritto io sindaco non posso esimermi. E tutte le sedi oggi a disposizione per i matrimoni lo saranno per le unioni civili".

Tutt'altro avviso il primo cittadino di Castiglion Fiorentino che si è detto pronto a fare obiezione di coscienza. Una posizione per la verità, già nota agli aretini visto che, lo scorso febbraio fu proprio lo stesso Mario Agnelli a sciogliere qualsiasi dubbio e affermare attraverso un comunicato stampa: "Non intendo celebrare unioni civili tra omosessuali”.
Chiaro. Diretto e inequivocabile. Posizione che, a distanza di quasi tre mesi dalla sua prima esternazione, è stata ribadita durante la trasmissione Tagadà condotta da Tiziana Panella e in onda su La7. "Io sono il sindaco della città di Castiglion Fiorentino - ha detto Agnelli - non siamo una città né di omosessuali né di eterosessuali. Io ho detto che non celebrerò i matrimoni tra persone dello stesso sesso e così intendo fare. Alcuni assessori e consiglieri dell'amministrazione castiglionese sono disponibili a farlo io no. E non accetto che il premier Renzi ci imponga di farlo".

I punti della legge

COSTITUZIONE dell'UNIONE CIVILE: come il matrimonio, l'unione civile si costituisce "di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni". L'atto viene registrato "nell'archivio dello stato civile".

COGNOME: le parti, "per la durata dell'unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome".

OBBLIGHI RECIPROCI: "dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione". Non c'e' obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. "Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni".

VITA FAMILIARE: "Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato". Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.

REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.

PENSIONE, EREDITA' E TFR: è la parte che danneggia maggiormente un eventuale figlio di uno dei due partner, che oggi sarebbe l'unico beneficiario delle pensioni di reversibilità, dell'eredità e del Tfr maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell'unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la "legittima", cioè' il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

SCIOGLIMENTO: si applicano "in quanto compatibili" le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.

ADOZIONI: le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento è stata inserita una dicitura ultronea: "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti", che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.

CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell'assistenza del partner in carcere e in ospedale.

DONAZIONE ORGANI: Ciascun convivente "può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

CASA: in caso di morte di uno dei partner, l'altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

REGIME PATRIMONIALE: i conviventi "possono" sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni.

ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, "il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento". Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

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