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Obbligo di pulire i fossi privati a Sansepolcro: fino a 360 euro di multa per chi trasgredisce

Il sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli ha emanato un'ordinanza relativa alla pulizia dei fossi, lavorazioni di fondi agrari, manutenzione di piantagioni, siepi, opere di sostegno e ripe su tutto il territorio comunale. Tale provvedimento -...

Il sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli ha emanato un'ordinanza relativa alla pulizia dei fossi, lavorazioni di fondi agrari, manutenzione di piantagioni, siepi, opere di sostegno e ripe su tutto il territorio comunale.

Tale provvedimento - spiegano dal Comune - è rivolto a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano conduttori o fruitori degli stessi, ordinando loro di provvedere, al più presto e comunque entro trenta giorni dall’emissione dell’ordinanza, ad eseguire le opere necessarie per impedire il ristagno di acqua nei fossi o nei canali che possa originare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità, nonché ad effettuare, ai fini di tutela idraulica, le opere di consolidamento e di difesa della proprietà.

La disposizione stabilisce inoltre la necessità di provvedere alla ripulitura dei tombini, nei tratti intubati, dei ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica inferiore a quella del fosso.

Salvo i casi autorizzati, è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque. I proprietari o possessori dei terreni sono comunque obbligati ad assicurare la corretta regimazione delle acque nei terreni stessi e ad evitare lo sgrondo incontrollato determini danni di natura idrogeologica alla viabilità e/o agli immobili contermini.

Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque non sia assicurata da un'efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode permanenti, dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate;

E' fatto divieto di distruggere, alterare, rimuovere o rendere comunque inefficienti opere destinate alla sistemazione idraulica di fossi e torrenti, fatti salvi i casi autorizzati e gli interventi previsti ed attuati da parte degli enti competenti in base alla normativa in vigore. Nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali fuori dai centri abitati, di arare ecoltivare alla distanza minima di 1 metro lineare dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le “fasce di rispetto” previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17.

Si dispone poi la realizzazione di adeguate opere di regimazione idraulica durante le lavorazioni agrarie dei fondi, specialmente quelle in fregio alle strade comunali e vicinali; Provvedere infine ad allontanare e smaltire immediatamente il materiale di risulta, derivante dalle suddette operazioni, in luogo idoneo al suo recepimento, tenendo conto della necessità di smaltimenti differenziati.

A vigilare sul rispetto dell’ordinanza saranno gli Uffici Tecnici comunali competenti, la Polizia Municipale e le altre forze di polizia presenti nel territorio comunale. In caso di inadempienze o violazioni della presente disposizione, i trasgressori saranno soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a 360 euro.

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