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Conte ha firmato il nuovo Dpcm: che cosa si può fare e che cosa no fino al 7 settembre

Stamani la firma sul nuovo decreto da parte del presidente del Consiglio dei ministri. Le misure saranno valide da domani, domenica 9 agosto, fino al prossimo 7 settembre

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato questa mattina il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto al coronavirus. Qualcosa era trapelato nei giorni scorsi, si pensava che il decreto potesse arrivare lunedì 10 agosto, invece le disposizioni sono state anticipate. Si applicano da domani, 9 agosto 2020, in sostituzione di quelle del decreto dell'11 giugno 2020 e sono efficaci fino al 7 settembre 2020.

Confermate - spiega Today - quindi le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19: mascherine obbligatorie al chiuso (tranne che per i bimbi fino a 6 anni) e distanziamento sociale di almeno un metro. Nessuna novità di rilievo, le misure vengono confermate in toto con alcune importanti novità. Come da inizio emergenza, i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Coronavirus, nuovo Dpcm fino al 7 settembre 2020: cosa cambia

Restano come misure essenziali di prevenzione l'uso delle mascherine, il distanziamento di almeno un metro e il lavaggio delle mani, così come il divieto di assembramento. Confermato il divieto di ingresso nel Paese per chi proviene da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.

SPORT E PRESENZA PUBBLICO - Tra le novità più attese in ambito sportivo vi è quella che prevede, a partire dall'1 settembre, "la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso". La presenza di pubblico è comunque consentita "esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie". Per gli eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, si legge nel testo, "il presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento".

STADI E CALCETTO - Le competizioni sportive di interesse nazionale, come ad esempio le partite del calcio di vertice, restano a porte chiuse. Lo svolgimento degli sport di contatto, come ad esempio il calcetto, è ora consentito "nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi".

DISCOTECHE - Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, "possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi".

CENTRI BENESSERE E SAUNE - Le attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali sono consentite "a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori". Secondo le linee guida si deve "prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale". Si deve invece "inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo". E' invece consentito "l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno. Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura".

CROCIERE - Via libera anche alle crociere con l'obbligo per il comandante, prima della partenza della nave, di presentare all’autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano: l’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida; i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza; la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati.

Nuovo Dpcm, il testo integrale

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