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Fontane, piscine, irrigazione e lavaggi d'auto. Obblighi, divieti e multe per l'uso dell'acqua potabile

Il regolamento regionale toscano del 2008 che indica le “Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato” vieta e obbliga i cittadini a rispettare alcuni comportamenti...

Il regolamento regionale toscano del 2008 che indica le “Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato” vieta e obbliga i cittadini a rispettare alcuni comportamenti virtuosi nei confronti dell’utilizzo di acqua potabile. Mentre la legge regionale 69/2011 dispone le funzioni di vigilanza e controllo del corretto utilizzo della risorsa idrica da parte dell’Autorità Idrica Toscana.

L’unione di queste due norme serve a non sprecare acqua potabile e quindi a mettere in pratica il suo corretto utilizzo da parte di tutti i cittadini. Soprattutto nel periodo estivo, quando in alcune zone della regione si cominciano ad avvertire abbassamenti delle falde acquifere, serve mantenere atteggiamenti virtuosi nell’uso dell’acqua potabile, per cercare di risparmiarne più possibile. Inoltre, l'Autorità Idrica Toscana, preparerà un modello di ordinanza che invierà a tutti i comuni toscani per produrre le ordinanze sindacali attraverso cui informare i cittadini delle sanzioni in caso di mancato rispetto dei divieti. Segnaliamo, di seguito, gli illeciti amministrativi che sono sanzionabili con multe da parte dell’Autorità Idrica Toscana. Divieto di prelevare acqua

- da fontane alimentate dal pubblico acquedotto per usi diversi da quelli individuali, potabili e igienici, in questo caso non oltre 70 litri/giorno;

- dagli idranti antincendio per scopi diversi;

- dalle bocche d’innaffiamento di aree e giardini pubblici e dalle bocche predisposte per il lavaggio delle fognature.

Obbligo di dotazione dei dispositivi di limitazione del consumo

- limitatori di portata e sistemi di interruzione automatica del flusso per le fontane pubbliche, escluse quelle di particolare pregio storico ed architettonico;

- impianti di ricircolo per le vasche di arredo urbano e i giochi d’acqua in aree pubbliche.

Obbligo installazione dispositivi di limitazione negli edifici pubblici

- sistemi di ottimizzazione e limitazione del consumo in tutti gli edifici pubblici, o privati aperti al pubblico, o destinati al pubblico servizio. Limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica per scopi irrigui

- divieto di utilizzo per scopi irrigui connessi ad attività produttive;

- divieto di utilizzo per irrigazione di orti e giardini superiori a 500 mq;

- obbligo di installazione di sistemi di automazione per orti e giardini inferiori a 500 mq;

- divieto di utilizzo per innaffiamento e irrigazione superfici adibite ad attività sportive. Limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica a fini privati

- divieto di utilizzo per alimentare impianti di climatizzazione e impianti di qualsiasi altro tipo;

- divieto di utilizzo per il riempimento di piscine private;

- obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il gestore del SII per le piscine destinate ad utenza pubblica;

- obbligo di dotazione di impianti di ricircolo per le vasche d’arredo e i giochi d’acqua in aree private. Limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica per il lavaggio di automezzi

- divieto di utilizzo per il lavaggio di automezzi nell’ambito di attività produttive diverse dallo svolgimento di servizi pubblici locali;

- obbligo di richiesta all’AIT, nell’ambito di un’attività produttiva, per ottenere deroghe al divieto in caso di particolari condizioni: disponibilità di risorsa, impossibilità di utilizzare reti duali, impianti e tecnologie che consentano di non consumare più di 90 litri/autovettura. Limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica per lavaggio fosse biologiche

- divieto di utilizzo per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.

In base alla legge regionale 69/2011 l’Autorità Idrica Toscana procede alle attività di vigilanza e controllo, con verifiche documentali mediante il proprio personale e avvalendosi anche delle polizie municipali e provinciali, per l’eventuale collaborazione nei controlli territoriali.

La violazione dei sopraelencati obblighi e divieti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.
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