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Calcio all'arbitro: tre anni e tre mesi al giocatore. Omologato lo 0-4

Tre anni e tre mesi di squalifica. Tanto dovrà restare fuori il calciatore del Castel San Niccolò reo di aver colpito con un calcio alle ginocchia il direttore di gara. Il rientro in campo, se ci sarà è fissato per il 30 giugno 2019. Gioisce la...

Tre anni e tre mesi di squalifica. Tanto dovrà restare fuori il calciatore del Castel San Niccolò reo di aver colpito con un calcio alle ginocchia il direttore di gara. Il rientro in campo, se ci sarà è fissato per il 30 giugno 2019. Gioisce la Fortis Arezzo che ambiva al 4-0, ma non come vorrebbe visto che è stata multata di 70 euro per le offese e le minacce dei propri sostenitori all'indirizzo dell' arbitro.

E' arrivata poco dopo le 17 la comunicazione ufficiale da parte della Delegazione Provinciale di Arezzo. Il Giudice Sportivo che la scorsa settimana aveva rinviato la decisione sulla squalifica e sulla omologazione del risultato alla fine si è espresso infliggendo una squalifica fino al 30 giugno 2019 ai danni del giocatore, il recupero delle spese arbitrali e l'eventuale risarcimento danni all'arbitro a carico del Castel San Niccolò. Ecco quanto deliberato:

"- rilevato che dagli atti ufficiali di gara risulta che il D.G. ha sospeso la partita al 26° minuto del II^ tempo

dopo aver subito aggressione fisica da parte del giocatore n. 11 della Società Castel San Niccolò, Schmidt

Sebastian, tale da non consentirgli di portare a termine la gara;

- considerato che ai sensi dell'art. 64 delle N.O.I.F. e della regola 5 delle Regole di Giuoco, rientra

pienamente nei poteri dell'Arbitro la decisione di non far proseguire la gara .

- ritenuto che la decisione dell'Arbitro di sospendere definitivamente l'incontro appare pienamente giustificata ;

- ritenuto altresì che la condotta posta in essere dal giocatore S. S., per le modalità di

esecuzione (aggrediva il DG mentre questi gli volgeva le spalle), la violenza del calcio inferto (che per la

forza con la quale è stato portato, ha cagionato al DG lesioni, come da certificazione medica in atti) e

l'abiettezza dei motivi che lo hanno determinato a compiere il gesto, sono elementi che devono essere

attentamente valutati da questo GST, anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalla FIGC con i

recenti interventi normativi, che hanno lo scopo di dare una maggiore tutela al ruolo degli arbitri e

contrastare con ancora più efficacia gli atti di violenza nei loro confronti;

- Rilevato infine che, a norma dell'art. 4 comma 2 C.G.S., l'A.S.D. Castel San Niccolò risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri dirigenti e tesserati, la cui gravità motiva ampiamente anche l'applicazione della nuova sanzione prevista dal comma 4 bis dell'art. 16 del C.G.S..

PQM Visti gli artt. 64 NOIF, 16 comma 4 bis e 17 C.G.S.

DELIBERA

di adottare i seguenti provvedimenti:

- infligge alla società Castel San Niccolò la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-4 conseguito sul campo dalla squadra avversaria, in quanto a questa più favorevole (Castel San Niccolò – Fortis Arezzo 0-4);

- infligge al calciatore S.S. la squalifica fino al 30/06/2019 poiché , espulso dal TDG per aver

minacciato il DG, dopo la notifica del provvedimento, mentre il medesimo D.G. gli volgeva le spalle e si

apprestava a riprendere il gioco, si “caricava” con movimento del corpo come a calciare la palla con quanta più forza possibile e gli sferrava, da dietro, una violentissima pedata che lo colpiva sul polpaccio destro, facendolo barcollare, provocandogli immediato, fortissimo e persistente dolore

Ai sensi dell’art. 16 comma 4 bis del C.G.S. si specifica che la sanzione comminata al suddetto calciatore,

essendo conseguente a condotta violenta commessa nei confronti di Ufficiale di Gara, deve essere

considerata a carico della Società Castel San Niccolò ai fini dell’applicazione delle misure amministrative

destinate al recupero delle spese arbitrali deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare episodi di violenza nei confronti dei medesimi. Resta a carico della suddetta Società, oggettivamente responsabile, l'eventuale risarcimento dei danni subiti dall'arbitro".

Fuori tre anni e tre mesi. Il calcio ripreso dalle telecamere di ArezzoTV nei giorni successivi all'episodio ha fatto il giro del mondo via web. Il Giudice Sportivo però non ha tenuto conto delle immagini quanto semmai del referto del direttore di gara che al 70' aveva ricevuto il calcio all'altezza delle ginocchia da parte del tesserato del Castel San Niccolò. Il giovane fischietto della sezione AIA di Arezzo aveva immediatamente fischiato la fine della partita che in quel momento vedeva la formazione ospite della Fortis Arezzo in vantaggio per 4-0. Il risultato alla fine è stato omologato, ma ciò che più conta è la sanzione che è stata comminata al calciatore della squadra casentinese. Un gesto condannato a più riprese e che ha spinto anche la FIGC Toscana a prendere posizione in merito. questo fine settimana le partite del settore giovanile, dilettanti, calcio a 5 e femminile inizieranno in ritardo.

Carriera finita? Chissà. Di sicuro non giocherà più nel Castel San Niccolò visto che Paolo Agostini - presidente, direttore sportivo e allenatore della formazione casentinese - ha già detto di non volere più in squadra il ragazzo.

Di sicuro tutte le parti in causa sperano che quest'ultimo caso di violenza sui campi di calcio dilettanti possa essere davvero l'ultimo di una lunga serie. Nel frattempo la Fortis Arezzo non può gioire come vorrebbe. La società aretina infatti è stata stangata con 70 euro per offese e minacce nei confronti del direttore di gara durante l'ultima partita con il San Marco e la squalifica di tre giocatori. Articoli corelati:

Domenica dilettanti in campo con 10′ di ritardo

Twitter @MatteoMarzotti

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