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"Bruno Nespoli", il TAR respinge il ricorso dell'Arezzo

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dall'Arezzo Calcio Femminile, capofila del raggruppamento temporaneo di impresa con l'US Arezzo, per l'assegnazione del "Bruno Nespoli". Una sentenza che condanna inoltre la...

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dall'Arezzo Calcio Femminile, capofila del raggruppamento temporaneo di impresa con l'US Arezzo, per l'assegnazione del "Bruno Nespoli". Una sentenza che condanna inoltre la ricorrente "a corrispondere al Comune di Arezzo e alla parte controinteressata la somma di euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge ciascuno, a titolo di spese di giudizio".

Il ricorso era stato presentato a metà agosto. Secondo i legali del cavallino il cavallino era stato estromesso dal bando di gara senza che esistessero effettivamente i presupposti. In particolare sia gli avvocati dell’Arezzo che i consulenti del club amaranto facevano riferimento ad un caso in particolare. L’Arezzo aveva costituito insieme all’Arezzo Calcio Femminile un “raggruppamento temporaneo di impresa“.

Stando a quanto affermato dal sodalizio amaranto questo “patto” tra i due club, previsto dal bando, non sarebbe stato riconosciuto. Un errore a cui, sempre secondo il racconto dei tecnici del cavallino, sarebbero seguite violazioni nelle “modalità di apertura delle offerte“. Il TAR fa chiarezza nella sentenza con un riferimento anche alla mancanza di una firma autografata nella documentazione presentata dalla RTI amaranto e di un documento "che funge da strumento sostitutivo dell’autenticazione di una sottoscrizione effettiva, e non impressa a stampa o fotocopiata". Un punto che avrebbe già fatto cadere la proposta amaranto, ma non solo. La sentenza prosegue spiegando l'inammissibilità del ricorso.

"La ricorrente contesta altresì la clausola dell’avviso di gara che prevede l’apertura del plico contenente l’offerta tecnica in seduta riservata, con conseguente illegittimità degli atti della procedura selettiva. La doglianza è inammissibile. Il soggetto che è stato escluso legittimamente dalla gara risulta privo di legittimazione e/o carente di interesse con riferimento alla deduzione dei vizi relativi alle ulteriori fasi della procedura concorsuale. L'accoglimento del ricorso con riferimento al provvedimento di aggiudicazione non comporterebbe, infatti, l'aggiudicazione dell'appalto in suo favore, ma la ripetizione della gara, e l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto dall'impresa che non è stata esclusa (ex multis: Cons. Stato, VI, 4.7.2014, n. 3393; TAR Sicilia, Palermo, II, 28.1.2016, n. 294; TAR Umbria, I, 26.2.2016, n. 205). In conclusione, il ricorso deve essere respinto".

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Twitter @MatteoMarzotti

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