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Lavoro

Trasferimento d’azienda, come funziona?

L'ipotesi di trasferimento dell’intero complesso aziendale, con il trasferimento di tutti i dipendenti, sia quella di trasferimento di una singola attività

Il legislatore regolamenta il trasferimento d’azienda con una specifica norma, l’articolo 2112 del codice civile, allo scopo di tutelare i diritti dei lavoratori in caso di variazione della titolarità dell’impresa. In particolare tale disposizione stabilisce che per trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Elemento essenziale di tale fattispecie, pertanto, è il mutamento della titolarità dell’azienda, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento da cui scaturisce il trasferimento.

La nozione di trasferimento d’azienda ricomprende sia le ipotesi di trasferimento dell’intero complesso aziendale, con il trasferimento di tutti i dipendenti, sia le ipotesi di trasferimento di una singola attività d’impresa. In tal caso, quindi, la norma civilistica si applica anche al trasferimento di una parte dell'azienda, c.d. ramo, qualificata come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata. Con l’evidente scopo di tutela nei confronti dei lavoratori, nella particolare circostanza della mutazione della titolarità dell’azienda, l’art. 2112 c.c. assicura:

  • la continuità del rapporto di lavoro con il cessionario: tanto che il trasferimento non costituisce di per sé motivo di licenziamento (il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni se mutano le condizioni di lavoro);
  • la tutela dei crediti maturati con il cedente essendo posto un vincolo di solidarietà di questi con il cessionario;
  • la tutela di tutti i diritti dei lavoratori, sia individuali che collettivi.

Con il trasferimento d’azienda i lavoratori conservano tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro. In particolare, si deve osservare come, nel passaggio dell’azienda da un soggetto ad un altro, la tutela dei diritti individuali sia demandata al comma 1 dell’art. 2112 c.c. che, nel disporre la continuità del rapporto di lavoro in capo al cessionario, stabilisce che “il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. Info dai Consulenti del lavoro.

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