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Tracciabilità dei voucher, l'Ispettorato del lavoro indica le novità

Novità da tenere in considerazione per alcune categorie di committenti che utilizzano i voucher per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio. Il punto di riferimento per le comunicazioni, oltre a quelle già stabilite dalla legge nei confronti...

Novità da tenere in considerazione per alcune categorie di committenti che utilizzano i voucher per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio. Il punto di riferimento per le comunicazioni, oltre a quelle già stabilite dalla legge nei confronti dell'Inps, è l'Ispettorato del Lavoro che con una nota specifica speiga le novità e le procedure da seguire, pena alcune sanzioni che possonoa ndare dai 400 ai 2.400 euro.

Con il Decreto Legislativo n. 185/2016, correttivo del Jobs Act, il Governo ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano la materia del lavoro accessorio con una specifica disciplina sanzionatoria, al fine di una maggiore tracciabilità dei voucher. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità i dati anagrafici il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. La comunicazione avente ad oggetto “lavoro accessorio”, dovrà essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica appositamente creato che fa capo alla competente Direzione Territoriale del Lavoro: Voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it La violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione Per i committenti resta fermo l’obbligo di dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’Inps. Per maggiori informazioni e chiarimenti il numero 0575/359011-18 della Direzione Territoriale del Lavoro di Arezzo.
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