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Economia

Tpl ad Autolinee Toscane, lettera di One alla Regione: "Differire il contratto di trasferimento dei beni essenziali"

Contestazioni di One anche per la modifica al cronoprogramma da parte di Autolinee Toscane che vuole rinviare ad una successiva negoziazione il valore di trasferimento di beni mobili importantissimi, quali – a titolo di esempio – il magazzino, le paline e le pensiline. "È invece evidente - scrive One - che i beni essenziali non possono essere trasferiti, se non dopo la condivisione del valore di trasferimento e il suo pagamento"

One, l'operatore unico del traporto pubblico in Toscana che ha avuto la funzione di contenitore dei beni e del personale del trasporto pubblico locale in Toscana, scrive alla Regione. Ieri è stato infatti annunciato che il 1 di giugno sarà il primo giorno della nuova gestione del trasporto pubblico locale su gomma in Toscana per Autolinee Toscane che si è visto aggiudicare la gara dopo un lungo iter giudiziario.

La richiesta è chiara, posticipare la data in cui dovrà essere sottoscritto il contratto per il trasferimento dei beni essenziali. Questo perché entro la fine di marzo dovrebbe arrivare l'ultima sentenza attesa, quella del Tar della Toscana sul ricorso di Mobit, raggruppamento delle aziende locali, contro l'aggiudicazione disposta in favore di Autolinee Toscane.

La lettera di One Scarl

Come a Voi noto, in esito all’udienza del 26 febbraio u.s., il TAR Toscana ha espressamente suggerito alle parti presenti di non chiedere la pronuncia del dispositivo al fine di consentire al collegio giudicante di disporre di un tempo adeguato alla complessità ed alla delicatezza della decisione, assumendo tuttavia “impegno formale” al rispetto del termine di legge e quindi al deposito della sentenza stessa in un termine ragionevolmente breve. Conseguentemente, è prevedibile che il TAR Toscana – pur avendo segnalato di essere consapevole di avere di fronte a sé una decisione difficile - pronuncerà la sua sentenza prima che decorra un mese a far data dall’udienza del 26 febbraio u.s.

In considerazione di ciò, stante il fatto che il ricorso proposto contro l’aggiudicazione è già stato trattenuto in decisione e stante la delicatezza delle questioni sollevate, riteniamo doveroso e conforme a canoni di buona fede e leale collaborazione procedimentale differire un cronoprogramma (approvato con le tempistiche sopra illustrate) nel quale si prevede che la firma degli atti di trasferimento dei beni essenziali abbia inizio il 9 marzo p.v. e cioè circa due settimane prima del termine ultimo entro cui si ipotizza il deposito dell’importante sentenza del Tar Toscana. Ciò è tanto più vero se si considera che gli atti di trasferimento dei beni essenziali (che le consorziate della scrivente sono chiamate a sottoscrivere con le citate tempistiche) sono atti che determinano pregiudizi irreversibili a carico dei gestori uscenti.

A nulla rileva il fatto che detti atti prevedano un (peraltro non consentito dalla lex specialis) termine iniziale differito di efficacia del trasferimento, in quanto l’apposizione di tale termine iniziale non modifica il fatto che già con la sottoscrizione di questi atti le parti alienerebbero irrevocabilmente i rispettivi beni, oltre tutto con ingenti spese irrecuperabili di registrazione, trascrizione e volture catastali (che nel caso di annullamento dell’aggiudicazione finirebbero per essere addebitate alla Regione).

In considerazione di ciò, impregiudicate le contestazioni sull’iter procedimentale seguito dalla Regione e sul contenuto degli atti (contestazioni che la scrivente ha già svolto e che si riserva di ulteriormente integrare e precisare), si formula istanza a Codesta Regione affinché disponga un congruo differimento dell’efficacia del cronoprogramma, riconducendo così il procedimento di condivisione del cronoprogramma e degli atti di trasferimento all’interno dei binari della correttezza e della buona fede.

Gli impegni che le consorziate di One intendono comunque mantenere

a) intendono dare esecuzione al cronoprogramma degli atti di trasferimento, ma non prima della sentenza del Tar Toscana. Del resto, in proposito, non può non ricordarsi che Codesta Amministrazione regionale ha avviato la gara di cui si discute dieci anni fa, di talché appare semplicemente incomprensibile (anche sotto il profilo dell’interesse pubblico) l’accelerazione che non consenta nemmeno di attendere una sentenza di tale rilevanza.

b) tale slittamento consentirebbe peraltro di svolgere la normale e imprescindibile attività di condivisione dei testi degli atti da sottoscrivere che, nelle versioni che ci vengono proposte, presentano elementi di disaccordo decisamente rilevanti, tra i quali ci preme sottolineare la mancata definizione dei corrispettivi di cessione di alcune categorie di beni oltre che le tempistiche di pagamento.

Con la presente intendiamo anche segnalare che il cronoprogramma approvato dalla Regione è stato successivamente integrato da Autolinee Toscane (in aperta violazione del corretto iter procedimentale) rinviando ad una successiva negoziazione il valore di trasferimento di beni mobili importantissimi, quali – a titolo di esempio – il magazzino, le paline e le pensiline. È invece evidente che i beni essenziali da trasferire costituiscono un unicum e non possono essere trasferiti, se non dopo la condivisione del valore di trasferimento e il suo pagamento. Su tale questione resta ferma la disponibilità della scrivente e dei consorziati ad avviare un confronto immediato con controparte. Confidiamo quindi nell’accoglimento della presente istanza che eviterebbe alla Regione e ai suoi incaricati pesanti responsabilità in primo luogo qualora la stipula degli atti di trasferimento fosse seguita dall’annullamento in sede giudiziale dell’aggiudicazione ad Autolinee Toscane.

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