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I criteri per il rimborso degli obbligazionisti. Tetto di 100mila euro

Rimborso massimo fissato in 100mila euro, alcuni paletti già posti. Il Governo sta ragionando sulle regole per ristorare gli obbligazionisti subordinati della vecchia Banca Etruria (e di Banca Marche, CariChieti e CariFerrara). Potrebbero essere...

Rimborso massimo fissato in 100mila euro, alcuni paletti già posti. Il Governo sta ragionando sulle regole per ristorare gli obbligazionisti subordinati della vecchia Banca Etruria (e di Banca Marche, CariChieti e CariFerrara). Potrebbero essere contenute nel decreto unico che dovrebbe accorpare tutte le disposizioni sul credito.

Scrive il Sole 24 Ore a proposito del limite di 100mila euro che è stato

determinato per una ragione di coerenza del sistema: a 100mila euro è fissato infatti il limite di garanzia dei depositi assicurato dal Fondo interbancario.

Per quanto riguarda i criteri, annunciati dal Sole 24 Ore di oggi (in un articolo a firma di Giovanni Negri), in cima alla lista “c'è la mancanza del contratto scritto con oggetto la prestazione dei servizi e delle attività d'investimento". Oppure "il mancato adeguamento del contratto alle modifiche normative intervenute nel frattempo”.

Ci sono però due casi, prima e dopo il 2 novembre 2007, giorno dell'entrata in vigore della direttiva Mifid. Prima peserà "la mancanza della specifica autorizzazione scritta dell'investitore rilasciata alla Banca per l'effettuazione dell'operazione in conflitto"; dopo "la mancanza di adeguata informativa all'investitore in relazione alla natura ed estensione della situazione di conflitto di interessi legata all'operazione".

Discrimine tra gli aventi diritto e non, in ogni caso, è la chiarezza nell'esposizione del tipo di investimento e di servizi prestati dalla banca.

C'è, inoltre, “l'attribuzione da parte della banca di una qualifica di investitore professionale senza che ne ricorressero le condizioni”.

L'arbitro, ovvero l'Anac guidata da Cantone, dovrà poi valutare

l'attribuzione, non giustificata da criteri oggettivi, da parte della Banca agli strumenti finanziari di propria emissione (...) di una classe di rischiosità o complessità inferiore rispetto a quella attribuita ad un analogo prodotto emesso da un soggetto terzo; l'adozione di procedure per la profilatura degli investitori strutturate in modo da orientare la classificazione dei verso i profili più elevati; la presenza di misure di incentivazione del personale della Banca aventi ad oggetto la distribuzione degli strumenti finanziari subordinati di propria emissione.

Infine, aggiunge il Sole, “peseranno anche la concentrazione superiore al 20% dell'investimento in strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca rispetto al patrimonio complessivo (...) riconducibile a categorie basse o medio-basse, ovvero a categorie equivalenti; al 30% per le categorie medie o medio alte".

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