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Economia

L'operazione Consob degli azionisti di Banca Etruria: pubblicate tutte le disposizioni per Ubi

Riconosciute le pretese risarcitorie dei risparmiatori azzerati e individuato in Ubi Banca il soggetto passivo

Tutti gli oltre 50 casi di azionisti di Banca Etruria che hanno fatto ricorso contro Ubi sono stati vagliati, discussi e approvati dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie, organo collegiale specifico che si trova all'interno della Consob. La procedura è stata complessa, per ogni singolo ricorso sono state necessarie tre udienze documentali, dove la controparte ha replicato forte di un pool di avvocati. La controparte in questo caso è Ubi Banca, in qualità "di società incorporante la Banca Tirrenica S.p.A. – già Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A". Proprio questa la dicitura che si legge nella pagina dell'A.C.F. che elenca i ricorsi persi da Ubi Banca e per ognuno di essi pubblica il dispositivo che contiene le adempienze che Consob ha sanzionato all'istituto di credito che ha acquisito le good bank.

Consob ha stabilito che Ubi debba pagare una somma, pari al prezzo di acquisto dei titoli collocati in modalità non corretta, verso ogni azionista ricorrente e che a volte era anche un'obbligazionista azzerato. Sempre nel dispositivo il lodo arbitrale stabilisce che debba pagare anche "gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione. Entro lo stesso termine l’intermediario comunica all’ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L’intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00."

Ubi perde 50 ricorsi di fronte all'Arbitro delle Controversie Finanziarie della Consob: primi pagamenti agli azionisti

I pagamenti degli anticipi sono arrivati per il momento dalla Consob, in base ad una finestra che si è aperta con il Decreto Milleproroghe, chi aveva già ottenuto al 31 dicembre scorso, una risposta positiva di fronte al lodo arbitrale poteva accedere agli anticipi del rimborsi del 30%. Finestra al momento esaurita. Ma si tratta pur sempre di diritti risarcitori riconosciuti ai risparmiatori in danno di Ubi per il residuo 70%, di anticipi sui danni messi nero su bianco in una sentenza, per la prima volta in Italia ottenuti dagli azionisti di Banca Etruria.

Qual'è stata l'interpretazione di Consob? 

Ubi è stata riconosciuta come soggetto passivo in base all'interpretazione della legge che ha portato alla risoluzione di Banca Etruria. In quel caso i diritti patrimoniali delle azioni furono azzerati, ma sono rimasti in piedi i diritti risarcitori dei singoli correntisti. Diritti che hanno portato a queste decisioni da parte di Consob che ha riscontrato violazioni nel collocamento delle azioni da parte della vecchia Banca Etruria. E queste violazioni sono state riscontrate da Consob nel 100% dei casi pilota presentati in ACF.

Al momento, per tutti questi singoli casi Ubi figura nella lista Consob degli intermediari finanziari inadempienti perché non ha ancora dato seguito alle decisioni dell'arbitro finanziario.

L'esempio 

In un caso in particolare che riguarda un commerciante, si legge, dopo una lunga disamina sugli equilibri di responsabilità: 

l’obiettivo opportunamente perseguito sia stato quello di “includere il più possibile” e di “escludere il meno possibile” dal perimetro oggetto della cessione, così da preservare la continuità aziendale, a fondamento della quale si pone indissolubilmente anche la continuità dei rapporti contrattuali (attivi e passivi).

Ed in conclusione:

E’, infatti, opinione di questo Collegio che la previsione contenuta nell’art. 47,comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, richiamata poi nel provvedimento della Banca d’Italia del 22 novembre 2015, si riferisca propriamente all’esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non definitivamente azzerati, per effetto dell’intervenuta procedura di risoluzione - ma che non si possano ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d’investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario); rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l’esigenza di preservare la continuità operativa dell’azienda bancaria.

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