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Arbitrato? Punto e accapo. Consiglio di stato boccia il decreto, ecco le motivazioni

Arbitrato punto e a capo. Dopo un anno e un giorno dal decreto Salva-Banche è questa la condizione attuale. Lo schema di decreto è stato bocciato dal Consiglio di Stato per una serie anche importante di motivazioni. Il governo avrebbe dovuto...

Arbitrato punto e a capo. Dopo un anno e un giorno dal decreto Salva-Banche è questa la condizione attuale.

Lo schema di decreto è stato bocciato dal Consiglio di Stato per una serie anche importante di motivazioni.

Raffaele_Cantone_2014Il governo avrebbe dovuto delegare Cantone e la sua Autorità Anticorruzione per gestire le procedure arbitrali con le quali gli obbligazionisti subordinati, azzerati dal decreto Salva-Banche, dimostrando di essere stati raggirati, avrebbero potuto ottenere indietro il 100% del valore.

Il parere emesso dal Consiglio di Stato, come riporta il Sole 24 Ore di oggi, è articolato, congela la procedura di arbitrato e chiede ulteriori integrazioni e chiarimenti al Ministero dell’Economia.

Cosa contesta al governo il Consiglio di Stato?

L’assenza di documenti allegati allo schema di decreto, come la fondamentale analisi di impatto regolatoria, ma anche la costruzione dell’articolo 1 del decreto ministeriale che rinvierebbe al 210 del decreto legislativo n.50 del 2016 per disciplinare in parte criteri e le modalità di nomina degli arbitri e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale.

Ma il Consiglio di Stato ricorda che i criteri sono demandati dalla legge di stabilità 2016 a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Mef e previa deliberazione in Consiglio dei Ministri sentite le competenti commissioni parlamentari. Passaggi che potrebbero portare a rischi di illegittimità costituzionali. I giudici amministrativi del Consiglio di Stato hanno anche espresso dubbi sui richiami ai limiti e ai criteri di accesso al fondo di solidarietà con erogazione diretta.

Tra questi limiti c’è quello dell’80% del corrispettivo come rimborso per i subordinatisti azzerati.

Questo non appare compatibile, secondo i giudici, con un comma dello stesso articolo 9 che prevede «l’esperimento della procedura arbitrale come forma di accesso al Fondo di solidarietà per gli investitori che non abbiano presentato l’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario» Il rischio concreto per i giudici è quello «tra l’inutile esperimento della procedura arbitrale e il travaso, per improcedibilità delle procedure arbitrali eventualmente avviate in altrettanti contenziosi giudiziari, assai costosi per gli investitori». Secondo i giudici la proposta del decreto prevede un rinvio inopportuno all’Anac per determinare il contenuto minimo del ricorso, degli atti e dei documenti da allegare, nonché delle circostanze che l’investitore deve dichiarare.
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