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Cronaca

Stretta anti Covid-19 nel decreto legge firmato da Mattarella: misure ripetibili fino al 31 luglio

Ecco il contenuto del decreto legge firmato dal presidente della Repubblica in vigore dalla mezzanotte di oggi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge che recepisce, inquadra e inasprisce le misure restrittive adottate e adottabili per contrastare la diffusione del coronavirus in Italia.

L'atto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri e ha efficacia dalla mezzanotte e un minuto di oggi, 26 marzo.

La Gazzetta Ufficiale che contiene il decreto legge firmato da Mattarella-2

Il contenuto del decreto

Innanzitutto il decreto legge "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" contiene limitazioni agli spostamenti, sia in entrata nel territorio nazionale che al suo interno con conseguenti misure di quarantena. Vieta assembramenti e ogni tipo di cerimonia e prevede chiusure di parchi, aree verdi, spazi pubblici, aree gioco e anche strade urbane. Per i trasgressori sono previste multe fino a 3000 euro.

Misure di contenimento reiterabili

Tutte le misure previste nel decreto legge potranno essere adottare per periodi predeterminati, di una durata massima non superiore a 30 giorni, ma sono ripetibili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio, 2020, data nella quale è, al momento, fissato il termine dello stato di emergenza. Le misure saranno calate nei territori in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità in base al rischio effettivamente presente nelle diverse aree del territorio.

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La circolazione delle persone

Il decreto legge contiene un ventaglio di azioni che possono essere messe in campo per rafforzare le limitazioni agli spostamenti delle persone e dà facoltà anche di prevedere limitazioni di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per uscite individuali limitate nel tempo e nello spazio o per motivi di lavoro, urgenze o salute. Per questo viene prevista anche la possibilità di chiudere al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; previste limitazioni o divieti di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale; applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano; divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.

Vietati tutti gli assembramenti, chiusure dei locali

Tra le misure previste anche la limitazione o il divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto.

Disposta nuovamente la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;  sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza; limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi.

Prevista la misura della limitazione o della sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico; possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

Scuole e infanzia: verso la proroga della sospensione

Nel decreto c'è la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia  e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza.

Confermata la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Uffici pubblici e concorsi

Nuova limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile; limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi.

Vendita al dettaglio

Nel decreto è ricompresa anche la limitazione o  la sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti.

Imprese e professionisti

Sì alla limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale.

Fiere e mercati

Il decreto firmato da Mattarella prevede la limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità; 

Pronto soccorso e Rsa

Sono applicabili specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso; limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni; obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal ministro della Salute.

Si sottolinea poi la necessità della predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente.

Coronavirus, le Regioni possono adottare ulteriori misure

Come spiega anche Today.it, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

I sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.

Multe fino a 3000 euro e più controlli

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Per le attività economiche e commerciali l'autorità può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

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