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A cura di Enrica Cherici

Aretina d.o.c.g., giornalista con la passione amaranto. Mamma consapevole, moglie. Dalla tv al web il passo non è stato breve, ma la telecamera l'ho portata con me.

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Regime forfettario 2020: novità, convenienza e rettifica dell'Iva

Nuova puntata di #NonSoloFisco sul tema del regime forfettario per le partite iva

La legge di bilancio 2020 ha introdotto importanti novità riguardanti il regime agevolato forfettario.

Infatti pur mantenendo il limite di fatturato a 65.000 annui  e la percentuale di tassazione flat tax al 15% ha introdotto nuovi limiti :

- euro 20.000 di spese annue sostenute a titolo di compenso lordo corrisposto a lavoratori dipendenti o collaboratori

- euro 30.000 di reddito annuo derivante da altre attività da lavoro dipendente ed assimilato o da pensione;

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 7/E dell’’11 febbraio 2020 ha chiarito che i soggetti interessati all’opzione al regime forfettario devono aver rispettato i nuovi limiti già dall’esercizio 2019.

Si ricorda che per i contribuenti soggetti all’emissione dello scontrino vi è l'obbligo dello scontrino elettronico. Mentre non c’è obbligo della fatturazione elettronica ma è consigliata in quanto per chi opziona per la modalità telematica ha uno socnto di un anno sul termine di accertamento da parte della pubblica amministrazione (si passa quindi da 5 a 4 anni).

I coefficienti di redditività e le spese

Per meglio comprendere l’eventuale convenienza derivante dall’opzione al regime forfettario è rilevante affrontare alcuni aspetti.

Per prima cosa dobbiamo sapere che il calcolo dell’imponibile fiscale da cui applicare l’imposta flat tax al 15% è determinato a forfait in base ai coefficienti di redditività calcolato in percentuale in base all’attività svolta. Ad esempio le attività professionali sono al 78%.

Pertanto indipendentemente dai costi sostenuti dal contribuente nel corso dell’esercizio l’abbattimento dell’imponibile è il medesimo. Quindi si ritiene in via generale che il passaggio da regime ordinario a quello agevolato risulta conveniente a tutti quei contribuenti che non hanno molte spese inerenti l’attività.

La rettifica dell'Iva

Inoltre la differenza di applicazione della detrazione dell’Iva sugli acquisti prevista nel regime ordinario e non applicabile nel regime forfettario potrebbe creare uno svantaggio per i soggetti che in regime ordinario nel 2019 decidono di passare nel forfettario nel 2020. In pratica il contribuente che passa nel 2020 nel regime forfettario  deve restituire l’Iva detratta nel 2019 attraverso il meccanismo della rettifica dell'Iva. Tale rettifica della detrazione iva va eseguita solo sui beni esistenti alla data del 31.12.2019 ed in particolare: - rimanenze - servizi sostenuti ma non utilizzati - Beni mobili strumentale  e beni immateriali detenuti da non più di 5 anni e per un costo non inferiore a euro 516,46 e un coefficiente di ammortamento non superiore al 25% - beni immobili non detenuti da più di 10 anni

Come si calcola la rettifica Iva?

- Per le rimanenze ed i servizi non ancora utilizzati va rettificata l'intera iva detratta al momento dell’acquisto

- Per i beni mobili strumentali e immateriali la rettifica viene effettuata facendo riferimento ai quinti dell’Iva detratta ed a quanti sono gli anni residui al compimento del quinquennio fiscale

Pertanto in base all’anno di acquisto la rettifica Iva varia nei quinti residui  rispetto agli anni di detenzione del bene. Esempio: Un computer acquistato nel 2019 con Iva detratta di 100 euro, la rettifica Iva riguarda i 4/5 residui dell’Iva detratta quindi 80 euro.

- Beni immobili la rettifica viene effettuata facendo riferimento ai decimi dell’Iva detratta ed a quanti sono gli anni residui al compimento del decennio fiscale. Pertanto in base all’anno di acquisto la rettifica IVA varia nei decimi residui  rispetto agli anni di detenzione del bene. Esempio: Ufficio o negozio acquistato nel 2019 con Iva detratta per 10mila euro la rettifica Iva riguarda i 9/10 residui dell’Iva detratta quindi 9mila euro.

Per quanto riguarda il versamento dell’Iva rettificata deve essere effettuato per mezzo F24 tra il 1 febbraio ed il 30 aprile 2020 in unica soluzione con codice tributo 6099 o rateizzato in massimo 9 rate da cui dobbiamo calcolare gli interessi per la dilazione di pagamento. Nella dichiarazione Iva 2020 riferita all’anno 2019 deve essere riportato il valore complessivo di rettifica Iva che è stata versata. (VF70). Qualora dalla dichiarazione emergesse un credito IVA questo può essere utilizzato in compensazione orizzontale o è possibile richiederne il rimborso.

Al contrario

In caso di uscita dal regime forfettario per rientrare nel 2020 in quello ordinario, la situazione prospettata è opposta e cioè che il contribuente in questo caso può recuperare a suo credito l’Iva che non ha potuto detrarre nel 2019 quando era nel regime forfettario.

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