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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Vaccini obbligatori: ecco cosa prevede la legge. La situazione aretina

Vaccini obbligatori per il prossimo anno scolastico. Ma quali sono? Cosa prevede la legge? Le nuove disposizioni alla luce della legge 119 del 31 luglio 2017 in materia di prevenzione vaccinale e di estensione dell'obbligatorietà sono state...

Vaccini obbligatori per il prossimo anno scolastico. Ma quali sono? Cosa prevede la legge? Le nuove disposizioni alla luce della legge 119 del 31 luglio 2017 in materia di prevenzione vaccinale e di estensione dell'obbligatorietà sono state pubblicate nel sito della Regione Toscana.

"L'obiettivo è recuperare e mantenere i livelli di copertura vaccinale ottimali già raggiunti negli anni scorsi, anche nella nostra regione - si legge in una nota dell'ente -, e che oggi registrano un significativo calo al di sotto della soglia considerata di sicurezza dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (95%)".

Un buon livello di copertura vaccinale infatti limita la diffusione di alcune importanti infezioni, garantendo così anche la protezione indiretta di coloro che per motivi di salute non possono essere vaccinati: è la cosiddetta immunità di gregge.

Situazione aretina

Ad Arezzo il problema maggiore si riscontra sul fronte morbillo (si tratta del vaccino trivalente anti morbillo, rosolia e parotite), per il quale la copertura è al di sotto del 90%. Sotto al 95% anche le vaccinazioni anti pneumococco e meningococco C (responsabile della meningite). Non raggiungono la percentuale prevista nemmeno le vaccinazioni anti poliomielite, pertosse, epatite B, hib (influenza) e difterite.

Soltanto la vaccinazione contro il tetano sorpassa la soglia del 95%.

LA NUOVA LEGGE

Vaccinazioni obbligatorie

Le vaccinazioni obbligatorie passano da 4 a 10. Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati, sono obbligatorie e gratuite, in base alle indicazioni per età previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale relativo a ciascuna coorte di nascita, le seguenti vaccinazioni:

Per i nati dal 2001 al 2016:

- Anti-poliomielitica

- Anti-difterica

- Anti-tetanica

- Anti-epatite B

- Anti-pertosse

- Anti-Haemophilus Influenzae tipo B

- Anti-morbillo

- Anti-rosolia

- Anti-parotite

Per i nati dal 2017:

- Anti-poliomielitica

- Anti-difterica

- Anti-tetanica

- Anti-epatite B

- Anti-pertosse

- Anti-Haemophilus Influenzae tipo B

- Anti-morbillo

- Anti-rosolia

- Anti-parotite

- Anti-varicella

La vaccinazione contro la varicella, che è obbligatoria per i nati dall'anno 2017, viene somministrata dopo il compimento dell'anno di età.

Le vaccinazioni contro poliomielite, tetano, difterite ed epatite B erano già obbligatorie. L'obbligatorietà delle vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia e varicella è soggetta a revisione triennale in base ai dati epidemiologici e al livello di copertura vaccinale raggiunto.

Sono fortemente raccomandate e per questo offerte attivamente e gratuitamente ai nuovi nati le vaccinazioni anti-meningococco C, anti-meningococco B, anti-pneumococco, anti-rotavirus.

Esonero, omissione, differimento delle vaccinazioni

Sono esonerati dall'obbligo vaccinale in maniera definitiva coloro che hanno già contratto la malattia, comprovata dalla notifica del medico o dagli esiti dell'analisi sierologica.

Le vaccinazioni obbligatorie possono inoltre essere:

•omesse in maniera permanente, quando siano controindicate in via definitiva, in presenza di condizioni cliniche documentate dal medico/pediatra di famiglia

•differite temporaneamente quando una o più vaccinazioni siano controindicate in via temporanea in presenza di condizioni cliniche, documentate dal medico/pediatra di famiglia, che sconsiglino temporaneamente la vaccinazione.

Mancata osservanza dell'obbligo vaccinale

In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale i genitori/tutori/soggetti affidatari del minore, sono convocati dall'Azienda USL competente per un colloquio durante il quale saranno fornite le informazioni necessarie per l'avvio del percorso di recupero delle vaccinazioni non effettuate.

In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Non incorrono nella sanzione i genitori/tutori/affidatari che provvedono nei termini indicati dall'Azienda USL all'atto della contestazione, a far somministrare al minore la vaccinazione (o la prima dose del ciclo vaccinale), a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto della tempistica stabilita dalla scheda vaccinale per età. Cosa fare per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e a scuola

Per l'anno scolastico 2017-2018, per i minori da 0 a 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati, dovrà essere presentata alle scuole, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale e alle scuole private non paritarie, idonea documentazione che attesti alternativamente:

- l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per età

- l'esonero per immunizzazione naturale se la malattia è stata contratta

- l'omissione per motivi di salute

- il differimento della vaccinazione per condizioni cliniche che controindichino temporaneamente la vaccinazione

- l'avvio del percorso di recupero delle vaccinazioni con formale richiesta di vaccinazione all'Azienda USL competente (prenotazione dell'appuntamento) La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per età può essere sostituita dalla dichiarazione del genitore/ tutore/affidatario - resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 - autocertificazione. In questo caso il genitore è comunque tenuto a presentare successivamente la documentazione necessaria. Come ottenere la documentazione richiesta

•Documentazione

per il rilascio della documentazione attestante le avvenute vaccinazioni/l'omissione definitiva o il differimento temporaneo per particolari condizioni cliniche/l'esonero

per malattia pregressa, è possibile rivolgersi all'Azienda USL di competenza o al pediatra di famiglia anche nel caso in cui lo stesso non effettui direttamente le vaccinazioni, presentando il libretto delle vaccinazioni.

L'azienda USL o il pediatra di famiglia rilasceranno un'attestazione contenente le informazioni previste, in relazione alle diverse situazioni.

•Autocertificazione

coloro che decidono di presentare l'autocertificazione - resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 - che attesti la regolarità delle vaccinazioni eseguite ai minori da 0 a 16 anni possono utilizzare il modulo apposito.

L'autocertificazione può essere presentata direttamente alla scuola/istituto, o inviata per via telematica agli indirizzi mail, quando esistenti, reperibili sul sito dell'istituto stesso.

Scadenze per la presentazione della documentazione Le scadenze per l'anno scolastico 2017-2018 sono:

• entro il 10 settembre 2017 la documentazione richiesta deve essere presentata ai servizi educativi e alle scuole per l'infanzia incluse quelle private non paritarie - la mancata presentazione di tale documentazione preclude l'ammissione

• entro il 31 ottobre 2017 la documentazione richiesta deve essere presentata alla scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e ai centri di formazione professionale - la mancata presentazione di tale documentazione non preclude l'ammissione

• entro il 10 marzo 2018 coloro che, (entro il 10 settembre o il 31 ottobre), hanno presentato dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 (autocertificazione), dovranno comunque presentare la documentazione richiesta.

Mancata presentazione della documentazione nei termini previsti

La mancata presentazione della documentazione richiesta è segnalata all'Azienda USL per gli adempimenti di competenza.

I minori da 0 a 6 anni non potranno essere ammessi a frequentare i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia incluse quelle private non paritarie, in quanto la presentazione della documentazione richiesta costituisce, in questo caso, requisito per l'accesso.

Per gli altri gradi di istruzione la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola dell'obbligo (scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) e ai centri di formazione professionale.

Tutele nei confronti dei minori non vaccinabili per particolari condizioni di salute

La legge dispone che i minori non vaccinabili per particolari condizioni di salute documentate, siano inseriti, di norma, in classi costituite da minori vaccinati o immunizzati

naturalmente.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno segnalate all'Azienda USL competente, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.

Adempimenti per gli operatori sanitari e scolastici

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge gli operatori scolastici, sanitari e socio sanitari, devono presentare agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie di competenza, una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 28/12/2000, comprovante la propria situazione vaccinale. Per vaccinarsi

Per prenotare una vaccinazione è possibile rivolgersi all'azienda USL competente o al pediatra di famiglia.

Sulle pagine del sito, i Centri vaccinali Asl per Asl.

Sul sito della Regione le Nuove disposizioni in materia di vaccinazioni

Vai alle pagine del sito della Regione sulle Vaccinazioni

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