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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Tpl, la decisione della Corte di Giustizia. Mobit. "Regolamento non applicabile, conta la legge italiana". At: "Avevamo tutti i requisiti"

Acceso dibattito sulla decisione della Corte di Giustizia Europea sulle gare per il trasporto pubblico.

Con la sentenza pubblicata oggi la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che le limitazioni alla partecipazione a gare per i soggetti affidatari di servizi in house, quale il Gruppo Ratp al quale appartiene Autolinee Toscane, non si applicano per il periodo transitorio previsto dal Regolamento CE n. 1370/2007 e cioè fino al 3 dicembre 2019.

Alla notizia, tra Mobit e Autolinee Toscane si è innescato un acceso botta e risposta. 

"La sentenza - si legge in una note di Mobit - aggiunge però che quel principio non vale nel caso in cui le Autorità di uno Stato membro abbiano deciso di applicare anticipatamente le norme del Regolamento che dispongono quelle limitazioni.

Trattasi proprio del nostro caso! La legge italiana, infatti, con l’art. 18 del Decreto legislativo n. 422/1997, ha stabilito che “Le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata.” Non basta. La stessa Regione Toscana in ripetute delibere e nella stessa documentazione di gara ha specificato esplicitamente che “I soggetti partecipanti alla gara non devono incorrere (…) in nessuna delle condizioni ostative previste dall’art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 così come attuato dall’art. 18 del D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 e ss. mm. e ii.”.

Autolinee Toscane, facente parte del Gruppo RATP affidatario di servizi in house, come anche rilevato dall’Avvocato Generale della Corte di Giustizia, incorre nella condizione ostativa prevista dall’art. 5 del Regolamento.

"Autolinee Toscane doveva quindi essere esclusa dalla gara ai sensi della legislazione italiana, peraltro richiamata dalla stessa Regione Toscana al momento dell’indizione della gara.

Il Consiglio di Stato  –dinanzi al quale si dovrà adesso tornare - non potrà che pervenire a tale conclusione, cosi come dovrà pronunciarsi su tutti gli ulteriori motivi di ricorso.

Ribadiamo quindi con convinzione l’invito ad attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato prima di procedere a qualunque atto, onde evitare ulteriore contenzioso ed il rischio di incorrere in richieste risarcitorie tanto pesanti quanto evitabili".

Autolinee Toscane invece, in una nota,  parla di "un importante passo nella giusta direzione", affermando che At "ha tutti i requisiti per partecipare alla gara regionale: lo dice, nero su bianco, la Corte di Giustizia dell’UE. Adesso aspettiamo che sia dia seguito agli atti previsti, concordati e sottoscritti da tutte le parti interessate“

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